Equo compenso e SIA
TRGA Bolzano, 9 ottobre 2024, nn. 230 e 231
La questione relativa ai rapporti tra la l. 21 aprile 2023, n. 49, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, e le procedure di gara dirette all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, è stata affrontata anche dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, con due contestuali sentenze con le quali il medesimo Collegio giudicante ha ritenuto di accogliere i ricorsi, reputandoli fondati nel merito, aderendo espressamente al filone interpretativo più garantista, sposato dalle prime pronunce del TAR Veneto e del TAR Lazio. Come è noto, infatti, sulla dibattuta questione, sono andati profilandosi, nelle prime prassi applicative, due contrapposti orientamenti interpretativi, sostenendosi:
a) da una parte, l’assenza di antinomia tra la l. 49/2023 e la disciplina dei contratti pubblici, con conseguente piena operatività delle previsioni dettate dalla prima anche nel campo dell’evidenza pubblica;
b) e affermandosi, in senso opposto, dall’altra parte, l’incompatibilità tra i due sistemi normativi, con esclusione dell’applicazione delle regole del c.d. “equo compenso” alle procedure di gara regolate dal codice dei contratti pubblici.
Il TRGA Bolzano ritiene preferibile il primo orientamento, così facendo pendere l’ago della bilancia a favore dell’applicabilità della l. 49/2023 nell’ambito dei contratti pubblici dei SIA.
Di seguito si riportano i casi oggetto di scrutinio e le argomentazioni fornite dai giudici.
CONTINUA A LEGGERE
Gravi illeciti professionali – Irrilevanza indagini in corso
TAR Sicilia Catania sez. II 7/10/2024 n. 3300
Il legislatore ha escluso ogni forma di automatismo fra i provvedimenti assunti dall’autorità giudiziaria e le determinazioni della stazione appaltante. Pertanto, l’Amministrazione deve attivare il contraddittorio procedimentale quando dispone l’esclusione da una procedura per grave illecito professionale.
La richiesta di rinvio a giudizio costituisce un mezzo di prova in linea di principio adeguato per la dimostrazione della commissione di un grave illecito professionale con riferimento ad alcune fattispecie di reato. La stazione appaltante deve valutare tale richiesta ai sensi dell’art. 98, settimo comma, del decreto legislativo n. 36/2023.
La pendenza di indagini preliminari non costituisce un’ipotesi che rileva ai fini degli obblighi dichiarativi dell’operatore economico. Ciò anche in quanto, in linea di principio, l’indagato non è edotto dell’esistenza di indagini a suo carico, salvo che sia intervenuto un atto garantito.
Costi della manodopera ribassabili in via indiretta
T.A.R. Liguria, sentenza 14 ottobre 2024, n. 673
Secondo l’interpretazione preferibile della disposizione, aderente alla littera legis, nella nuova disciplina gli oneri della manodopera quantificati dalla stazione appaltante non sono direttamente ribassabili, come accadeva nel sistema previgente, in quanto vanno scorporati dalla base d’asta da assoggettare a ribasso.
Pertanto, ai fini dell’aggiudicazione rileva esclusivamente la percentuale di ribasso riferita all’importo dei lavori o dei servizi da appaltare, al netto dei costi del lavoro e della sicurezza (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 8 febbraio 2024, nn. 119-120; T.A.R. Campania, Salerno, 11 gennaio 2024, n. 147).
Tuttavia, come esplicitato nell’ultimo periodo dell’art. 41, comma 14, qualora l’operatore economico disponga di un’organizzazione aziendale particolarmente efficiente, che gli consenta di abbattere i costi della manodopera, questi ultimi possono essere diminuiti in via indiretta e riflessa, ossia offrendo un più elevato ribasso sull’importo dei lavori o dei servizi oggetto della commessa.
Detto in altri termini, la formulazione del ribasso è consentita esclusivamente sul valore dell’appalto al netto della manodopera stimata dalla stazione appaltante (e al netto degli oneri di sicurezza), ma il concorrente ha la facoltà di ridurre indirettamente i costi del lavoro aumentando la percentuale di sconto praticata sulla componente direttamente ribassabile.
Naturalmente, i minori costi della manodopera che l’operatore ritiene di sopportare in concreto vanno specificati nell’offerta economica, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, nonché giustificati mediante la dimostrazione della propria efficienza aziendale.
L’antitetica ricostruzione esegetica (per la quale il costo della manodopera, seppur esposto separatamente negli atti di gara, continuerebbe a costituire un elemento della base d’asta, sulla quale l’offerente applica il ribasso) va respinta, perché conduce alla sostanziale abrogazione della prescrizione dell’art. 41, comma 14, sulla non diretta ribassabilità della manodopera, ponendosi, oltretutto, in contrasto con il criterio direttivo enunciato nella legge delega (ossia che “i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso”: cfr. art. 1, comma 2, lett. t della legge n. 78/2022).
Weekly Recap – Il Podcast del Direttore 22 ottobre 2024
A cura del Direttore di Appalti&Contratti
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento