Corte di Giustizia Europea, Ottava Sezione, Sentenza 26 settembre 2024
Nelle cause riunite C‑403/23 e C‑404/23,
Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 47, paragrafo 3 – Articolo 48, paragrafo 4 – Esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione – Esclusione della possibilità di ridurre l’originaria composizione di un raggruppamento temporaneo di imprese che ha presentato un’offerta – Incompatibilità – Periodo di validità di un’offerta – Assenza di decadenza dell’offerta giunta a scadenza – Obbligo giurisprudenziale di ritirare espressamente tale offerta – Perdita della cauzione provvisoria che correda detta offerta – Applicazione automatica di tale misura – Articolo 2 – Principi relativi all’aggiudicazione degli appalti pubblici – Principio di proporzionalità – Principio della parità di trattamento – Obbligo di trasparenza – Violazione
La Corte di Giustizia Europea (Ottava Sezione) dichiara:
1) L’articolo 47, paragrafo 3, e l’articolo 48, paragrafo 4, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in combinato disposto con il principio generale di proporzionalità,
devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano a una normativa nazionale che esclude la possibilità, per i componenti originari di un raggruppamento temporaneo di imprese offerente, di recedere da tale raggruppamento, qualora il termine di validità dell’offerta presentata da detto raggruppamento giunga a scadenza e l’amministrazione aggiudicatrice chieda l’estensione della validità delle offerte che le sono state presentate, purché sia dimostrato, da un lato, che i restanti componenti dello stesso raggruppamento soddisfano i requisiti definiti dall’amministrazione aggiudicatrice e, dall’altro, che la continuazione della loro partecipazione alla procedura di aggiudicazione di cui trattasi non comporta un deterioramento della situazione degli altri offerenti sotto il profilo della concorrenza.
2) I principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché l’obbligo di trasparenza, quali enunciati all’articolo 2 e al considerando 2 della direttiva 2004/18,
devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano a una normativa nazionale che prevede l’incameramento automatico della cauzione provvisoria costituita da un offerente a seguito dell’esclusione di quest’ultimo da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, anche qualora il servizio di cui trattasi non gli sia stato aggiudicato.
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A cura del Direttore di Appalti&Contratti
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