Dell’eventuale violazione del principio di rotazione, può dolersi solamente l’appaltatore che abbia partecipato alla competizione e non chi, invece – anche su questo presupposto -, abbia deciso di non parteciparvi. In questo caso il ricorrente risulterebbe privo di legittimazione a ricorrere
a cura di Stefano Usai
La statuizione appena riportata è disposta con la recente sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, n. 310/2017.
Oltre a questo aspetto, il decisum ha pregio anche per la riflessione espressa in relazione al caso venga rinvenuta una diversa “prospettazione” della prestazione richiesta tra avviso a manifestare interesse e successivo invito ad offrire.
La prima problematica che risolve il giudice è quella della legittimazione a ricorrere da parte dell’appaltatore che non abbia presentato domanda di partecipazione alla competizione.
La decisione, sul punto, viene ancorata su quanto emerge dall’orientamento consolidato per cui la“legittimazione del non concorrente sussiste, (…), solo se si contesti in radice l’indizione della gara, o se si contesti la mancata indizione della gara (avendo l’Amministrazione disposto l’affidamento in via diretta del contratto), o, infine, se si impugnino direttamente clausole del bando di cui si assume la natura immediatamente escludente (in tal senso si veda, ex plurimis, T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV^, sentenza n. 861/2017)”,come nel caso di specie.
Per continuare a leggere il contenuto di questa pagina è necessario essere abbonati. |
|
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento