Il parere del Consiglio di Stato
Data la sua rilevanza, la questione era stata sottoposta dall’Autorità al Consiglio di Stato che si è espresso con un parere favorevole il 27 aprile scorso. Dunque l’Anac ha ritenuto ammissibile il rilascio delle attestazioni di qualificazione alle imprese che, in conseguenza degli eventi sismici del 2016 e della recente emergenza epidemiologica da Covid–19, presentino un patrimonio netto di valore negativo.
Le finalità
La finalità, si legge nel comunicato del presidente, è “di consentire alle imprese che si trovano in difficoltà non per motivi di tipo ‘strutturale’ ma per ragioni eccezionali e imprevedibili, quali il sisma o la pandemia da Covid-19, di proseguire l’attività derogando agli obblighi ordinariamente previsti dal codice civile”. In caso contrario, “si comprometterebbero irrimediabilmente sia le possibilità di ripresa delle società colpite dalla crisi sia le possibilità di ripresa dell’intera economia nazionale, che il legislatore, in ultimo col recente Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, ha ritenuto di poter riavviare anche attraverso il rilancio degli appalti pubblici”.
I paletti
Tuttavia, la deroga in questione – secondo l’Autorità, e condivisa dal Consiglio di Stato – “non deve essere concessa in modo indiscriminato a tutti gli operatori economici”, cioè quelli che già prima del sisma 2016 o della pandemia da Covid-19 avevano perso, per svariate ragioni, tale requisito, ma solo alle imprese i cui dati di bilancio sono cambiati in seguito al terremoto o alla pandemia e solo per le perdite relative all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021. Dopo questa data l’impresa dovrà necessariamente tornare in una condizione di equilibrio economico e, quindi, essere in possesso, per ottenere l’attestazione, del requisito del patrimonio netto positivo.
LINK UTILI
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Comunicato Presidente A.N.AC. 18/5/2022
Tutte le SOA – Indicazioni in merito alla derogabilità del requisito del patrimonio netto di valore positivo previsto dall’art. 79, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 207/2010, in presenza di disposizioni legislative di favore che consentano, alle Imprese che versano in particolari condizioni, la temporanea disapplicazione delle norme codicistiche in tema di ricapitalizzazione, nonché di efficacia delle cause di scioglimento
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