La verifica dell’equivalenza delle tutele del diverso CCNL applicato dal concorrente non è una facoltà rimessa al RUP, ma un preciso obbligo di legge da ottemperare.
Non agisce, pertanto, correttamente il RUP che si limiti a recepire i contenuti del CCNL applicato dall’operatore economico nonché i contenuti della dichiarazione di equivalenza allegato dallo stesso, senza effettuare le verifiche di equivalenza.
Lo ha chiarito il T.A.R. Lombardia, sez. IV, nella sentenza 30 gennaio 2025, n. 296.
I fatti di causa
Nel caso esaminato un’Amministrazione aveva indetto una procedura per l’affidamento quinquennale in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido comunale.
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