Soprattutto se errate e superate dalle certificazioni dell’Ente competente che confermano il possesso dei requisiti oggetto di verifica (TAR Puglia, Lecce, sez. II, 27 settembre 2018, n. 1363)
In esito allo svolgimento di una procedura di gara indetta per l’affidamento di servizi, ove la verifica effettuata tramite AVCPass sul possesso dei requisiti dell’aggiudicatario, e nella specie di quello di regolarità fiscale, dia esito negativo, ma tale esito risulti poi errato e smentito dalle certificazioni acquisite direttamente dall’Agenzia delle Entrate che invece ne confermano il possesso, quell’iniziale esito negativo reso dal sistema AVCPass deve ritenersi non vincolante per la stazione appaltante, che può legittimamente svolgere ulteriori verifiche e approfondimenti istruttori e, in caso di risultanze positive, confermare l’aggiudicazione disposta.
Il TAR Lecce si è pronunciato su di una controversia insorta nell’ambito di una procedura telematica (aperta) per l’affidamento di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, indetta da un Comune ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (recante il “Codice dei contratti pubblici”), e in particolare nella fase di verifica e comprova dei requisiti dichiarati in gara dall’aggiudicatario.
Nella fattispecie è accaduto che, dopo aver disposto l’aggiudicazione, la stazione appaltante ha consultato il sistema AVCPass per verificare il possesso dei requisiti dichiarati in gara dall’impresa aggiudicataria e, quanto al requisito di regolarità fiscale (prescritto ex art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici), ha ottenuto un esito negativo sulla posizione di tale operatore economico.
Successivamente però, a fronte di richiesta di chiarimenti del RUP sul punto, l’operatore in questione ha prodotto apposita certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – in data coincidente con quella della elaborazione delle risultanze rese dal sistema AVCPass – che ha invece attestato la sussistenza dei requisiti in questione, così smentendo le risultanze del sistema predetto.
La stessa Agenzia delle Entrate ha poi, in un secondo momento, rilasciato una ulteriore attestazione positiva al riguardo, confermando i propri accertamenti.
Da tali vicende è originata dunque la controversia definita con la succitata sentenza, nella quale tra l’altro è stato censurato l’operato della stazione appaltante sotto tali profili e perciò invocato l’annullamento di quella aggiudicazione.
Ciò posto, il TAR Lecce ha preso atto delle riportate circostanze e ha conferito rilievo dirimente alle certificazioni e attestazioni infine rese direttamente dall’Agenzia delle Entrate, ricordando in proposito che seppure, come noto, il sistema AVCPass risulti alimentato tra l’altro dalle comunicazioni e attestazioni rese per l’appunto dall’Agenzia delle Entrate (cfr. art. 5, comma 1, lett. e., della Delibera ANAC 17 febbraio 2016, n. 157), ciò “(…) non può certamente far venir meno il ruolo dell’Agenzia delle Entrate, soggetto competente ad attestare la regolarità fiscale e i cui dati confluiscono nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (cfr. T.a.r. Lazio Roma, II, 10.1.18, n. 226 e art. 86, comma 2, D.lgs. n. 50 del 2016); (…)”. Il medesimo TAR ha pertanto statuito che, “in conformità al preferibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa, l’iniziale posizione irregolare risultante dal sistema AVCpass è dunque <<da ritenersi irrilevante, poiché tale sistema è fisiologicamente destinato ad essere utilizzato solo nella fase di produzione delle dichiarazioni e non riguarda le successive verifiche svolte dalla Stazione appaltante, che non è vincolata alle risultanze del sistema AVCpass, peraltro superate dalle certificazioni che, come detto, hanno confermato il possesso del requisito. Come è noto, in ossequio ad un principio sostanzialistico in tema di possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d’appalto, recentemente valorizzato, non può certo darsi prevalenza alle modalità meramente formali di verifica dei requisiti di partecipazione prescritti dalla lex specialis (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2016, n. 3421). In tale prospettiva, la P.A. ha legittimamente esercitato una facoltà di approfondimento istruttorio per assolvere compiutamente all’obbligo di verifica dei requisiti, in quanto ha richiesto ed ottenuto ulteriori informazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate… >> (Consiglio di Stato, V, 29 gennaio 2018, n. 591)”.
In questi termini, quindi, il Giudice Amministrativo ha rigettato le censure avanzate dai ricorrenti avverso l’aggiudicazione predetta, sotto i profili qui in rilievo, ritenendole prive di fondamento.
Vale rammentare in merito a quanto sopra che il sistema informatico Authority Virtual Company Passport (“AVCPass”), quale strumento informatico di consultazione finalizzato alla verifica dei requisiti generali e speciali richiesti alle imprese per legge ai fini dell’affidamento dei contratti pubblici, è stato istituito ai sensi dell’art. 6-bis, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (recante il previgente Codice dei contratti pubblici oggi abrogato e sostituto dal suddetto d.lgs. n. 50/2016)- con la previsione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (“BDNCP”) presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – ed è attuato e regolato dalla Delibera AVCP 20 dicembre 2012, n. 111, poi aggiornata e sostituita dalla successiva Delibera ANAC 17 febbraio 2016, n. 157.
Con l’avvento del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al citato d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stato disposto il superamento di tale sistema, mediante la previsione della Banca Nazionale degli Operatori Economici di cui all’art. 81, commi 1 e 2, del medesimo Codice, da istituirsi e regolarsi con apposito Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Fino all’entrata in vigore di tale decreto – allo stato attuale non ancora emanato – ai sensi dell’art. 216, comma 13, del suddetto Codice le stazioni appaltanti e gli operatori economici debbono in ogni caso continuare ad utilizzare la suddetta banca dati AVCPass istituita presso l’ANAC.
In ragione di tale regime transitorio, con il Comunicato del Presidente del 4 maggio 2016 l’ANAC ha inoltre fornito chiarimenti ed indicazioni in ordine all’utilizzo, da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, del sistema AVCPass fino all’emanazione del predetto decreto.
Documenti collegati
Sentenza del TAR Puglia Lecce sez. II 27/9/2018, n. 1363
Contratti pubblici – Procedure telematiche – Verifica requisiti – Verifica mediante Avcpass – Delibera Anac n.157/2016 – Irregolarità fiscale nell’ambito della comunicazione telematica elaborata dall’agente della riscossione – Attivazione contraddittorio mediante acquisizione carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria rilasciata dall’agenzia delle entrate – Prevalenza di tale certificato
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