La verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive nella proposta emendativa al codice dei contratti

23 Febbraio 2017
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Le dichiarazioni sostitutive, preordinate a semplificare i rapporti tra cittadini, imprese e p.a., autoresponsabilizzano gli stessi cittadini in un’ottica di leale collaborazione con la p.a., rendendo più agevole il rapporto fra questi e la stessa pubblica amministrazione

a cura di Vito Quintaliani

Proposta emendativa

Nella proposta emendativa al codice dei contratti e più in particolare quella di cui all’art. 36 relativo all’affidamento di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, le stazioni appaltanti verificano ai fini dell’aggiudicazione esclusivamente il documento unico di regolarità e quanto previsto dall’art. 80 c.5 lett. b) ossia lo stato di fallimento di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110, lasciando la facoltà alla stazione appaltante di verificare le dichiarazioni anche degli altri partecipanti. Mentre nel caso di affidamenti di importi inferiore 40 mila euro, secondo l’introdotto comma 6 bis all’art. 36,  le stazioni appaltanti procedono a controlli a campione al fine di verificare l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 in capo all’aggiudicatario.

Quindi il nuovo scenario in cui si deve sviluppare l’affidamento di lavori, servizi e forniture si fonderebbe sulla base di soli due requisiti :

1. la regolarità contributiva e non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 per gli affidamenti superiori a 40 mila euro;

2. la verifica a campione per gli affidamenti inferiori a 40 mila euro.

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