Il decreto correttivo al codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 56/2017) è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 104, del 5 maggio u.s. (qui il testo) ed entrerà in vigore a partire dal 20 maggio p.v.
Gli operatori avranno quindi soltanto pochi giorni per adeguare le prassi operative alle nuove previsioni, che modificano in modo sostanziale diversi istituti.
L’attenzione dei primi commentatori si è finora prevalentemente concentrata sulla tormentata abolizione dei poteri di raccomandazione dell’ANAC (che dovrebbero essere reintrodotti in tempi rapidi con un nuovo intervento del Parlamento) e sulla facoltà di “riesumare” i progetti definitivi già approvati alla data del 19 aprile 2016 per indire degli appalti integrati in deroga ai limiti posti dal d.lgs. n. 50/2016 (il testo definitivamente approvato del correttivo fissa comunque un termine entro il quale è ammissibile questa operazione di “riesumazione dei vecchi progetti” fissandolo in 12 mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 56/2017, con scadenza quindi al 20 maggio 2018).
Si sono finora trascurate alcune significative novità che, invece, avranno un forte impatto sulle strategie di aggregazione e di partecipazione delle imprese alle procedure di evidenza pubblica.
Sono stati, infatti, radicalmente rivisti i limiti alle modifiche della compagine delle Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) e dei consorzi (di qualunque tipo: ordinari, stabili e consorzi di cooperative di produzione e lavoro) e si è definitivamente vietato l’affidamento di prestazioni in subappalto a imprese che abbiano partecipato alle medesima procedura in concorrenza con l’impresa appaltatrice.
Si è imposto ai concorrenti (ed anche alla stazione appaltante in fase di predisposizione della lex specialis di gara) l’obbligo di rendere noti in sede di offerta i propri costi del lavoro, sottoponendo il relativo incombente al medesimo regime previsto per gli oneri per la sicurezza (aziendali).
Si è allungata la lista dei reati rilevanti ai sensi dell’art. 80 del d.gs. n. 50/2016 e l’elenco delle figure aziendali tenute a rendere le relative dichiarazioni.
Se, per un verso, si è eliminata l’onerosità del soccorso istruttorio (eliminando la connessa sanzione pecuniaria), si è, per converso, previsto che la frequenza con cui le imprese ricorrono all’istituto determinerà una penalizzazione in sede di rilascio del rating di impresa (anch’esso profondamente modificato sia nei presupposti per il rilascio, sia negli effetti connessi al relativo conseguimento).
Importanti innovazioni riguardano la disciplina dell’avvalimento, dei criteri di aggiudicazione e, soprattutto, del subappalto.
Si sono estesi gli obblighi di indicazione della terna, si sono rivisti i limiti quantitativi (con norme apparentemente restrittive soprattutto nei lavori), ma si sono previste nuove forme di esenzione, che, se ben impiegate, possono garantire inedite forme di cooperazione di grande utilità per le imprese.
Si è anche definitivamente chiarita la possibilità di impiegare l’associazione in partecipazione per le prestazioni che l’appaltatore non vuole eseguire direttamente, con interessanti spiragli per nuove forme di ripartizione dei rischi della commessa tra l’appaltatore e gli altri sub contractor.
Per una più ampia disamina delle novità più rilevanti per le imprese si rinvia al contenuto del nostro webinar, che lo scorso 18 aprile (qui il video) ha anticipato in anteprima assoluta i contenuti della riforma, sulla base di analisi che risultano integralmente confermate dalla lettura del testo appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ulteriori approfondimenti verranno illustrati nel webinar in programmazione per il 16 giugno p.v. sempre sul canale tematico “Appalti per le imprese”.
Avv. Dario Capotorto
Vinti & Associati
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