Dispositivi medici – Offerta economicamente più vantaggiosa – Lex specialis che limita la rilevanza di alcune componenti dell’offerta per l’attribuzione del punteggio prezzo – Illegittimità.
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4557 del 3 luglio 2019, Pres. Lipari, Est. Fedullo
Non vi sono molti precedenti giurisprudenziali che affrontano il tema della necessaria identità tra offerta tecnica ed offerta economica; che affermano cioè il principio per il quale il concorrente non può farsi valutare dal punto di vista qualitativo componenti dell’offerta che poi materialmente non inserisce nell’impegno economico, e quindi non offre come incluse nel prezzo di aggiudicazione. In tal modo, infatti, egli otterrebbe un punteggio qualitativo parametrato su di un’offerta più ampia di quella che invece viene proposta ai fini del prezzo.
La penuria di precedenti è forse imputabile ad un’ovvietà dell’affermazione di cui sopra. I pochi casi giurisprudenziali, in effetti, spiegano che in casi simili ad essere violato sarebbe il principio dell’unicità dell’offerta, tecnica ed economica, che appunto impedisce alla P.A. appaltante di prendere in considerazione offerte in cui la offerta tecnica presenti significative difformità rispetto all’offerta economica finendo per essere un’offerta al suo interno contraddittoria (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 07/04/2010 n. 429). Ma anche più di recente è stato chiarito come il principio di unicità dell’offerta, che impone agli operatori economici di presentare una sola proposta tecnica ed una sola proposta economica, al fine di conferire all’offerta un contenuto certo ed univoco, è posto a presidio, da un lato del buon andamento, dell’economicità e della certezza dell’azione amministrativa, per evitare che la stazione appaltante sia costretta a valutare plurime offerte provenienti dal medesimo operatore economico, tra loro incompatibili (T.A.R. Piemonte, Sez. I, n. 193 del 11 febbraio 2019).
Un conto è l’unicità dell’offerta, altro è però la valutazione.
Se è pacifico che l’offerente non possa escludere dall’offerta economica alcuni elementi oggetto di valutazione tecnica, esiste però una la possibilità che la P.A. preveda nella lex specialis che l’offerta tecnica e quella economica abbiano un oggetto non perfettamente coincidente. In particolare, può accadere che dalla valutazione del prezzo siano escluse alcune componenti del sistema richiesto, che invece sono state oggetto di valutazione tecnica in sede di attribuzione del punteggio qualitativo.
È esattamente questo il caso affrontato dalla sentenza in commento, nella quale peraltro il Consiglio di Stato non ha rilevato alcuna divergenza tra oggetto della valutazione tecnica ed oggetto della valutazione economica.
Piuttosto, la gara è stata annullata perché illegittimamente la lex specialis esclude dalla valutazione del prezzo alcune componenti, definite “secondarie”. Secondo Palazzo Spada, in effetti, sebbene non sia di per sé incompatibile con le norme una gara in cui la valutazione delle offerte, tecnica ed economica, avvenga “a geometria differenziata” (questa l’efficace espressione utilizzata dal Collegio), è tuttavia illogico che il prezzo venga attribuito senza utilizzare tutte le componenti dell’offerta che concorrono a formare il prezzo stesso, ma soltanto ad alcune di esse.
Per chiudere il cerchio, poiché lo scopo principale della P.A. è quello di massimizzare la convenienza economica della fornitura (pur nell’ambito di una valutazione di qualità-prezzo), l’attribuzione del punteggio per la componente del prezzo non può che avere ad oggetto tutte le componenti dell’offerta che possano concorrere a formare il prezzo di aggiudicazione.
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