Nel caso di specie la stazione appaltante (che si poteva limitare ad indicare un monte-punteggi unico) aveva specificato, ex art. 83, comma 4 del Codice appalti, i criteri valutativi dell’offerta in relazione a specifici punti di valutazione, per poi attribuire un punteggio finale e di media.
Secondo l’impresa appellante, l’aggiudicataria del servizio spropositati punteggi assegnati alla appellata erano inesplicabili ed ingiustificabili.
L’attribuzione sarebbe stata sproporzionata (all’aggiudicataria erano stati assegnati 11 punti in più dell’appellante, su un monte di 60 complessivi) e resa in violazione al precetto di cui all’art. 83 del Codice: ciò a cagione della confusa formulazione del bando, che “accoppiava” ai singoli sottopunteggi più sottocriteri, per cui non era dato capire quale di questi fosse stato premiato e ritenuto determinante per l’attribuzione del singolo sottopunteggio che concorreva a formare quello complessivo (in quanto i sottopunteggi erano frutto della “media” dei punteggi attribuiti ad ognuno dei sottocriteri).
Il Collegio ha rigettato tali argomentazioni, negando che ci si trovasse di fronte a un caso di omessa motivazione del singolo sub – criterio, essendo sufficiente il criterio numerico, in un caso di particolare semplicità dell’offerta e di modestia della prestazione, al fine di motivare la valutazione tecnica della stazione appaltante.
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