Valutazione della soglia di anomalia

Sintesi della sentenza del TAR Piemonte 16 febbraio 2018, n. 238

7 Marzo 2018
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Sintesi della sentenza del TAR Piemonte 16 febbraio 2018, n. 238

Attraverso la sentenza 16 febbraio 2018, n. 238 il TAR Piemonte si esprime in merito alla corretta interpretazione dell’art. 95, comma 15, del Codice degli appalti riguardante il meccanismo dell’invarianza della soglia, oggetto di diverse interpretazioni in giurisprudenza.

La corretta interpretazione dell’art. 95, comma 15 del nuovo codice appalti, che sancisce il cosiddetto principio dell’invarianza della soglia, è ampiamente controversa in giurisprudenza; si dibatte in particolare se la soglia cristallizzata ex lege sia immune anche da interventi in autotutela da parte dell’amministrazione e soprattutto a partire da quale momento del procedimento di gara si realizzi l’effetto di “sterilizzazione” (per la ricostruzione degli opposti orientamenti, che individuano tale momento rispettivamente nell’aggiudicazione definitiva ovvero nella proposta di aggiudicazione e dei rispettivi argomenti, si rinvia alla sentenza di questo TAR, sez. II, n. 631/2017).

Il TAR afferma che il meccanismo dell’invarianza della soglia produce tre conseguenze evidenti. Eccole di seguito:
a) imponga alla stazione appaltante di esprimere, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, una definitiva valutazione circa l’ammissibilità dei concorrenti alla luce della documentazione amministrativa e prima della cognizione delle offerte economiche;
b) precluda la variazione della soglia di anomalia con veri e propri regressi procedimentali (come esito di contenziosi, a causa di ripensamenti della stazione appaltante e persino di eventi sopravvenuti, si pensi al concorrente che perda i requisiti successivamente alla proposta di aggiudicazione) rispetto a valutazioni da esprimersi in fasi procedimentali precedenti (così ottenendo il risultato di scoraggiare contenziosi strumentali e di realizzare una semplificazione amministrativa);
c) non consenta una lettura meccanica del disposto normativo che, nell’ambito dell’unica fase procedimentale, imponga all’amministrazione soluzioni incoerenti (per non dire illegittime), quali il ritenere contestualmente un concorrente non ammesso alla gara e pure determinante per l’individuazione della soglia di anomalia.

>> CONSULTA IL TESTO DELLA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE 16 FEBBRAIO 2018, n. 238


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