Valore delle concessioni di servizi e bando di gara

Sufficiente una stima dei potenziali utenti o è necessario indicare il valore stimato del fatturato totale generato dal concessionario?

Antonio D’Agostino 29 Giugno 2018
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Sufficiente una stima dei potenziali utenti o è necessario indicare il valore stimato del fatturato totale generato dal concessionario?

TAR Piemonte, Sez. I, 17.5.2018, n. 622

Nel caso deciso dalla pronuncia in rassegna il, TAR sabaudo analizza la valenza del valore stimato della concessione all’interno dei bandi di gara e gli effetti del dato sulla formulazione delle offerte da parte dei concorrenti.

Prima di esaminare il pensiero del giudice amministrativo è utile soffermarci per un momento sul concetto di valore stimato della concessione il quale, a norma dell’art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016:

a) è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto (in termini di corrispettivo per i servizi o lavori oggetto della concessione), al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice;

b) è calcolato al momento della pubblicazione del bando di gara o di avvio della procedura di affidamento.

Tornando alla decisione del TAR, va detto che il bando di gara in contesa non riportava l’indicazione del valore stimato della concessione e per tale ragione, secondo il percorso ermeneutico seguito dal giudice, si sarebbe posto in violazione della norma sopra richiamata (l’art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016) che invece imporrebbe anche per le concessioni, l’inserimento nel bando di gara del fatturato della concessione.

La più recente giurisprudenza amministrativa – prosegue il TAR – avrebbe ulteriormente avvalorato l’essenzialità e l’obbligatorietà dell’indicazione nel bando di gara del valore della concessione, in quanto dato utile a “garantire al partecipante alla procedura la possibilità di formulare la propria offerta cognita causa, ovvero nella più completa conoscenza dei dati economici del servizio da svolgere (Tar Toscana sez. II – sentenza 1° febbraio 2017 n. 173; Cons. Stato, sez. V, sentenza 20 febbraio 2017 n. 748; sez. III, 18 ottobre 2016, n. 4343)”.

Senza considerare che la norma in questione costituisce sostanziale recepimento, nell’ordinamento italiano, dell’art. 8 della direttiva del Parlamento e del Consiglio 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE, senza alcuna previsione (ed in questo è una significativa differenza con la direttiva comunitaria) di soglie minime di applicabilità o di una qualche esenzione riservata alle concessioni di minore valore economico.

Sulla scorta di tali considerazioni il TAR ha quindi ritenuto di annullare l’intera procedura di gara escludendo, tra l’altro, che l’indicazione del valore stimato della concessione possa essere surrogata dalla stima del numero dei possibili utenti.

L’art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016, conclude il giudice, opera infatti un preciso riferimento a un valore della concessione stimato in termini monetari (secondo i precisi criteri di cui al quarto comma della disposizione) ed appare pertanto del tutto insufficiente l’utilizzazione di altri criteri di valutazione che, per di più, come nel caso di specie, non possono strutturalmente individuare quale sia il numero concreto di utenti interessati ad utilizzare il servizio e per quale volume di prestazioni.

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