È noto a tutti che, grazie all’istituto dell’avvalimento, un operatore economico può partecipare ad una gara per l’affidamento di un appalto anche nel caso in cui sia sprovvisto dei requisiti economico, finanziario, tecnico o professionale richiesti a tal fine dalla lex specialis di gara.
Tranne rare eccezioni previste dal Codice, infatti, (vedasi l’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali, o, nei lavori, il possesso delle categorie cosiddette “SIOS”: rispettivamente, art. 89, commi 10 e 11 dal Codice), e altri casi individuati dalla giurisprudenza come, ad esempio, il progettista esterno nell’appalto integrato (in argomento si veda l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9 luglio 2020, n. 13), il concorrente sprovvisto dei requisiti di partecipazione potrà comunque concorrere alla gara, avvalendosi dei requisiti di altri operatori economici.
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