È noto che la questione, oggetto di svariate interpretazioni, è stata – per la prima volta – introdotta con il d.l. 76/2020. Troppe volte si è evidenziato che il problema degli appalti non è solo nelle gare (nel momento pubblicistico) ma si è anche detto che il frangente in parola, in fin dei conti, è quello che può essere “contingentato” con provvedimenti normativi (giusto o scorretto che sia).
La fase dell’esecuzione, a ben valutare, dovrebbe essere oggetto di controllo direttamente da parte della stazione appaltante.
In ogni caso, e già si anticipò la questione, anche il nuovo codice sembra tornare sulla questione dei tempi rimettendo gli aspetti di dettaglio ad un apposito allegato (allegato VI).
Prima dell’analisi della questione specifica è interessante soffermarsi sulla norma correlata (che disegna le fasi tradizionali della procedura) per far emergere qualche novità.
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