Va detto, anche, che in materia di accesso alle informazioni ambientali detenute da una P.A., non potendo l’ordinamento ammettere che di un diritto nato con specifiche e determinate finalità si faccia uso per scopi diversi, è richiesto che a mezzo dell’istanza, il richiedente dimostri che l’interesse, che intende far valere, sia proprio un interesse ambientale.
Ultimi approdi del diritto di accesso ambientale
La sez. VI Napoli, del T.A.R. Campania con la sentenza n. 5511 del 22 novembre 2019, interviene sul diritto di accesso ambientale (ex D.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale») che prevede un regime amplio di trasparenza rispetto al tradizionale diritto di accesso documentale, ove si richiede una specifica legittimazione
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