Situazione al 16 settembre 2016
Le differenti tipologie di atti attuativi del codice
Com’è noto, il precedente Codice del 2006 (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) aveva optato per un modello unitario di attuazione delle regole da esso poste, mediante l’adozione di un generale regolamento governativo (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
Il Legislatore della riforma del 2016 (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) ha optato per un sistema diversificato e più flessibile basato essenzialmente su tre differenti tipologie di atti attuativi:
a) quelli adottati con decreto ministeriale e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) quelli adottati con delibera dell’ANAC a carattere vincolante erga omnes, e in particolare attraverso le “linee guida”;
c) quelli adottati con delibera dell’ANAC a carattere non vincolante, anche con lo strumento delle “linee guida”.
I decreti ministeriali
I decreti ministeriali devono qualificarsi quali atti sostanzialmente normativi, dotati dei caratteri della generalità, astrattezza e innovatività, soggetti allo statuto proprio dei regolamenti ministeriali. Gli atti in esame devono osservare le regole sostanziali poste dal d.lgs. n. 50 del 2016 e le regole procedimentali prefigurate dall’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con obbligo, tra l’altro, di: comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione; adozione previo parere del Consiglio di Stato; visto e registrazione della Corte dei conti; pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le amministrazioni e gli enti aggiudicatori sono obbligati a osservare il precetto normativo, senza che alle stesse sia attribuito il potere di disattenderne il contenuto. La violazione dei decreti comporta l’illegittimità del provvedimento attuativo.
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