Trasparenza. Nuove pubblicazioni gravanti sulle società a controllo pubblico, da adempiere entro il 28 febbraio

Con l’entrata in vigore, il 29 agosto 2017, della l. 124 del 2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” è stato introdotto un nuovo obbligo gravante sulle società a controllo pubblico, in materia di pubblicazioni sui siti web alla sezione “Amministrazione trasparente”.

Elisa Nobile 7 Febbraio 2019
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Con l’entrata in vigore, il 29 agosto 2017, della l. 124 del 2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” è stato introdotto un nuovo obbligo gravante sulle società a controllo pubblico, in materia di pubblicazioni sui siti web alla sezione “Amministrazione trasparente”.

La norma prescrive che:
125. A decorrere dall’anno 2018, i soggetti di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.  349,  e  successive  modificazioni,  i soggetti di cui  all’articolo  137  del  codice  di  cui  al  decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  nonche’  le  associazioni,  le Onlus e le fondazioni che intrattengono  rapporti  economici  con  le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all’articolo  2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  nonche’  con  societa’ controllate di diritto o di fatto direttamente  o  indirettamente  da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle  che  emettono  azioni quotate in mercati regolamentati e le societa’ da loro partecipate, e con societa’ in partecipazione  pubblica,  ivi  comprese  quelle  che emettono azioni quotate in mercati regolamentati  e  le  societa’  da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni  anno,  nei propri  siti  o  portali  digitali,  le   informazioni   relative   a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque  a  vantaggi economici di  qualunque  genere  ricevuti  dalle  medesime  pubbliche amministrazioni e dai  medesimi  soggetti  nell’anno  precedente.  Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque  genere  dalle  pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute  a pubblicare tali  importi  nella  nota  integrativa  del  bilancio  di esercizio  e   nella   nota   integrativa   dell’eventuale   bilancio consolidato. L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto  agli obblighi di  pubblicazione  previsti  dall’articolo  26  del  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui  al  terzo  periodo sono versate ad apposito capitolo  dell’entrata  del  bilancio  dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli  degli  stati  di previsione  delle  amministrazioni  originariamente  competenti   per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26  del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di  cui  al  terzo periodo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per  essere riassegnate al fondo per la  lotta  alla  povertà  e  all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della  legge  28  dicembre 2015, n. 208.

127. Al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l’importo delle sovvenzioni,  dei   contributi,   degli   incarichi retribuiti e comunque dei  vantaggi  economici  di  qualunque  genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a  10.000  euro  nel periodo considerato”.

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