Impugnazione degli atti di gara – C.d. prova di resistenza – Interesse al ricorso – Bisogno effettivo di tutela giurisdizionale – Immediato vantaggio per il ricorrente – Contestazione correttezza punteggi assegnati ai concorrenti

TAR Lazio-Roma, sez. III-quater, 20 giugno 2023, n. 10481

10 Luglio 2023
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In sede di impugnazione degli atti di gara, è necessario dare adeguata dimostrazione della c.d. prova di resistenza per comprovare la sussistenza dell’interesse al ricorso, inteso quale bisogno effettivo di tutela giurisdizionale e, come tale, rilevante quale condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c., nel senso che l’annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un’effettiva utilità. Pertanto, se l’annullamento richiesto non è in grado di arrecare al ricorrente alcun vantaggio sostanziale, neppure di carattere strumentale e procedimentale, la relativa domanda deve essere conseguentemente considerata inammissibile. Ne consegue che il gravame avente ad oggetto l’aggiudicazione di un appalto pubblico che non sia finalizzato ad ottenere la rinnovazione della gara o l’esclusione dell’impresa aggiudicataria cui consegue un immediato vantaggio per il ricorrente, ma che risulti fondato sulla sola contestazione della correttezza dei punteggi assegnati alle concorrenti deve essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con elevata probabilità, prossima alla certezza, aggiudicataria (Nel caso di specie, i giudici amministrativi hanno dichiarato il ricorso inammissibile, non superando la ricorrente la prova di resistenza in quanto anche se l’offerta tecnica della stessa fosse stata valutata con il massimo del punteggio tecnico, il punteggio complessivo non avrebbe comunque superato quello attribuito alla vincitrice controinteressata).

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