TAR Lazio – Roma, sez. III, 17 marzo 2023 n. 4696
Deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie incentrate sul tema dell’ammissione al Fondo salva-opere, in quanto la predetta ammissione dipende esclusivamente dalla esistenza di requisiti integralmente previsti dalla legge e l’amministrazione non è chiamata ad esercitare alcun potere discrezionale al fine di assegnare il beneficio in parola alle imprese richiedenti.
Pubblicato il 17/03/2023
N. 04696/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09471/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9471 del 2021, proposto da
OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elio Leonetti, Lorenzo Bimbi, Ma Luo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita’ Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OMISSIS As S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Spina, Alessandro De Vitis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
OMISSIS S.r.l., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione Generale per l’edilizia statale per gli interventi speciali – Divisione II Opere Pubbliche di competenza Statale Registro Ufficiale U.0001776 del 18 febbraio 2021, a firma del Direttore Generale Dott.ssa Barbara Casagrande e del Dirigente Ing. Domenico Iannaccone, avente ad oggetto “Fondo salva opere – Elenco beneficiari concordato OMISSIS che hanno accettato il “Monte Titoli” e ricevuto il pagamento di cui al primo piano di riparto giusto Decreto Direttoriale n. 8447 del 19 giugno 2020. Comunicazione – Richiesta restituzione importo erogato” e trasmesso a mezzo PEC alla società ricorrente in pari data, con la quale è stata richiesta la restituzione dell’importo erogato alla società OMISSIS S.r.l. giusta Decreto prot. n. 17907 del 16 dicembre 2020;
del Decreto n. 5869 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 19 maggio 2021 recante “Primo piano di riparto: rettifica certificazioni ammesse al Fondo Salva Opere e saldo – annualità 2020 2021” e il Primo Piano di Riparto a Saldo ad esso allegato, limitatamente alla parte di cui in esposizione;
del Decreto n. 5911 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 20 maggio 2021 e il relativo Allegato recante il “Secondo Piano di riparto certificazioni ammesse al Fondo Salva Opere annualità 2021” del Secondo Piano di Riparto ad esso allegato, limitatamente alla parte di cui in esposizione;
di ogni altro atto o provvedimento preordinato, conseguente o comunque connesso e coordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS As S.r.l. e di Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita’ Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il gravame all’attenzione del Collegio, incardinato all’esito della trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’odierna ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili U.0001776 del 18 febbraio 2021, con la quale le è stata richiesta la restituzione dell’importo alla medesima erogato, con Decreto prot. n. 17907 del 16 dicembre 2020, nell’ambito del primo piano di riparto annualità annualità 2020 2021 e del secondo piano, annualità 2021, inerente all’accesso al piano cd. “salva opere”, oltre ai Decreti 5869 del 19 maggio 2021 e n° 5911 del 20 maggio 2021, adottati dal medesimo Ministero.
2. La ricorrente espone che, con apposite istanze avanzate alla stazione appaltante/contraente generale (DIRPA 2 S.c. a r.l.) aveva richiesto l’accesso al fondo salva opere, nonché la certificazione del credito rilasciata dal soggetto preposto ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.I. n. 492 del 12/11/2021.
3. All’esito dell’istruttoria e dell’acquisizione del certificato circa la sussistenza del relativo credito da parte del contraente generale, la ricorrente veniva ammessa al fondo.
4. Con Decreto Direttoriale n. 8447 del 19 giugno 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti veniva pubblicato l’elenco degli ammessi al fondo salva opere e la quota da erogare relativamente al primo piano di riparto volto a soddisfare, nella misura massima del 70%, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo.
5. Tra i beneficiari del fondo era contemplata anche la società ricorrente, nella qualità di sub-contraente creditore della società OMISSIS S.p.a..
6. Con nota prot. n. 10035 del 30/07/2020 la ricorrente veniva invitata a confermare le coordinate bancarie su cui procedere ai pagamenti ad essa spettanti nonché ad attestare la sussistenza del permanere delle condizioni di erogabilità delle risorse al fondo salva opere, alla quale l’esponente replicava ribadendo la sussistenza delle ragioni creditorie.
7. Con i pertinenti Decreti Direttoriali veniva pertanto disposto l’ordine di pagamento ad impegno contemporaneo verso la società OMISSIS S.r.l per un importo pari al 35% del credito complessivo ammesso al fondo salva opere.
8. Sennonché, con pec del 21/12/2020, OMISSIS S.p.a. trasmetteva l’elenco dei soggetti, anche ammessi al Fondo salva opere che, erano risultati assegnatari del “Monte Titoli” previsto dall’omologa del concordato e che, avendo accettato e ricevuto azioni/SPF pari al 100% del credito ammesso alla procedura concorsuale, erano stati integralmente soddisfatti in ordine alle proprie pretese creditorie.
9. Poichè la ricorrente risultava ricompresa nel novero dei soggetti che avevano ricevuto azioni/SFP a soddisfo del credito vantato nei confronti di OMISSIS, il resistente Ministero inoltrava la gravata richiesta di restituzione delle somme erogate di cui alla nota prot. n. 1776 del 18/02/2021; ciò in quanto l’Amministrazione rilevava il venir meno dei requisiti di accesso al fondo salva opere della ricorrente e l’impossibilità del Ministero ad esercitare il diritto di surroga ope legis come previsto dall’art. 47 al comma 1bis del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni in legge n. 58/2019. Per l’effetto, la ricorrente veniva espunta dal novero dei beneficiari del predetto fondo e non contemplata nell’elenco allegato ai decreti direttoriali n. 5869 e 5911 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili rispettivamente del 19 e 20 maggio 2021.
10. Avverso tali determinazioni insorgeva la ricorrente che affidava le doglianze ad un unico, articolato, motivo di ricorso nel quale deduceva violazione dell’art. 97 e dell’art. 3 Cost., dell’art. 47 del decreto legge n. 34/2019, conv. nella legge 28 giugno 2019, n. 58, oltre ad eccesso di potere sotto vari profili. Violazione dell’affidamento ingenerato. Difetto di istruttoria e motivazione. Contraddittorietà. Disparità di trattamento.
10.1. Assume la ricorrente che la richiesta di restituzione dell’importo erogato, sarebbe avvenuta in assenza di qualsiasi presupposto, e che il Ministero avrebbe fondato il proprio convincimento su una non condivisibile interpretazione delle norme in materia e travisando palesemente i fatti.
10.1.1.In particolare, evidenzia la ricorrente che non sarebbe vero che, in capo alla medesima, sarebbe venuto meno il requisito di ammissione al Fondo salva opere in quanto la stessa non sarebbe stata tenuta a rinunciare o comunque a non accettare il piano di riparto del concordato OMISSIS.
10.1.2. Ulteriormente, l’operato del Ministero si sarebbe connotato per un’istruttoria carente e comunque i provvedimenti adottati non sarebbero stati adeguatamente motivati.
10.1.3. In ogni caso, le determinazioni assunte sarebbero state adottate sulla base di un erroneo presupposto, in quanto, non corrisponderebbe al vero che la ricorrente avrebbe accettato le azioni del concordato OMISSIS a tacitazione delle proprie pretese.
10.1.4. Infine, deduce l’esponente che la condotta dell’amministrazione resistente avrebbe concretato una disparità di trattamento tra operatori in ragione del fatto che, a fronte di situazioni identiche o comunque analoghe, avuto riguardo ai creditori che avevano comunicato il conto titoli e quelli che non lo avevano comunicato, avrebbe applicato inspiegabilmente un trattamento diverso.
11. Si sono costituite in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili (con memoria di mero stile) e la controinteressata OMISSIS AS s.r.l.
12. In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. insistendo per l’accoglimento del gravame.
13. Il Collegio, ravvisati possibili profili di inammissibilità del gravame correlati al difetto di giurisdizione del Tribunale adito per essere la controversia devoluta al giudice ordinario, dava avviso alle parti ai sensi dell’art. 73 comma 3.
14. La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza dell’8 febbraio 2023.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto attinente ad una controversia soggetta alla cognizione del giudice ordinario.
Sul punto può dirsi oramai consolidato l’orientamento giurisprudenziale formatosi con riguardo a fattispecie analoghe a quella per cui è causa (in tal senso, cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. I, sent. 14 maggio 2021, n. 5713 e, da ultimo, Cons. St., sez. V, sent. 9 giugno 2022, nn. 4711 e 4730 e Tar Lazio sez. III 19.1.2023, n° 941) i cui approdi è opportuno in questa sede richiamare integralmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 74 c.p.a.
1.1. Si è, infatti, osservato che “è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra la società ammessa al Fondo salva opere e l’amministrazione pubblica avente ad oggetto gli atti di revoca adottati da quest’ultima per vizi sopravvenuti al decreto di ammissione, in quanto la relativa contestazione attiene ai presupposti dell’ammissione al Fondo, nei confronti del quale il soggetto inciso vanta una situazione di diritto soggettivo” (Cons. Stato Sez. V, Sent., 9.6.2022, n. 4730).
1.1.1. Più nel dettaglio, si è evidenziato che “l’erogazione del contributo crea un credito dell’impresa al beneficio, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall’amministrazione erogante, sussistendo, per effetto di una siffatta concessione, un diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del Fondo), con la conseguenza che il giudice ordinario è competente a conoscere delle controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l’amministrazione che, servendosi degli istituti della ‘revoca’ (della decadenza o della risoluzione) abbia ritirato la sovvenzione (o il finanziamento), adducendo il venire meno dei presupposti previsti dalla legge o dagli atti concessivi il contributo” precisando che “assume determinante rilievo la circostanza che l’atto di revoca adottato dal Ministero è motivato sul presupposto di un addotto venire meno dei presupposti per l’ammissione al Fondo salva opere, come previsto dalla legge. Infatti, il provvedimento di revoca è stato emesso per la asserita estinzione del credito, a seguito dell’accettazione da parte di T. S.r.l. del deposito titoli, che, secondo l’amministrazione, farebbe venire meno il necessario requisito di ammissione al beneficio. La revoca, pertanto, non consegue ad una valutazione discrezionale, comparativa, su interessi contrapposti, al fine di perseguire l’interesse pubblico sotteso alla ammissione delle imprese al Fondo, posto che tale interesse pubblico è presupposto e, nella specie, l’unica valutazione effettuata dall’amministrazione, senza alcuna ponderazione degli interessi in gioco, consiste nel riscontro ‘oggettivo’ dell’insussistenza dei presupposti per l’ammissione dell’impresa appellante al contributo, espressamente disciplinati dalla legge.
Ne consegue che non ricorre l’asserito esercizio di un potere di autotutela dell’amministrazione procedente, in quanto l’originaria erogazione discende direttamente dalla legge e non presuppone il potere della pubblica amministrazione, attribuito dalla legge, di riconoscere l’agevolazione all’esito di una valutazione comparativa tra gli interessati e sulla base della formulazione di una apposita graduatoria tra possibili beneficiari, con la conseguenza che, solo in tale caso, rispetto all’erogazione dell’agevolazione, il soggetto finanziato avrebbe vantato una posizione di interesse legittimo persistente anche in caso di revoca per vizio originario afferente al provvedimento di erogazione.”(C.d.S. 4730/22 cit.).
1.1.2. In tali approdi si conclude rappresentando che “la revoca è motivata con riguardo al venire meno dei presupposti condizionanti il beneficio, sopravvenuti in una fase successiva alla concessione dello stesso, pertanto attiene alla ‘fase esecutiva’ del rapporto tra finanziatore e finanziato: il loro addebito, perciò, non comporta una nuova discrezionale valutazione comparativa degli interessi pubblici implicati nel rapporto di erogazione del contributo e non si risolve nell’individuazione di un sopravvenuto interesse pubblico al ritiro della relativa ammissione”(C.d.S. 4730/22 cit.).
1.2. In definitiva, poichè le contestazioni mosse risultano incentrate sul tema dei requisiti di ammissione al Fondo medesimo non può che osservarsi come “(…) l’ammissione al fondo salva-opere dipende esclusivamente dalla esistenza di requisiti integralmente previsti dalla legge e l’amministrazione non è chiamata ad esercitare alcun potere discrezionale al fine di assegnare il beneficio in parola alle imprese richiedenti ma è tenuta esclusivamente a verificare la sussistenza o meno di detti requisiti” (cfr. sent. TAR Lazio, Roma, sez. I, sent. 14 maggio 2021, n. 5713).
2. Ne discende, in linea con la riportata conclusione riferita a fattispecie analoghe a quella per cui è causa, che nel caso di specie deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, presso il quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda ove il giudizio venga riassunto presso il Tribunale ordinario competente per territorio entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente Sentenza (art. 11, co. 2, c.p.a.).
3. Attesa la peculiarità del giudizio, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e indica come giudice competente a decidere il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Alfonso Graziano, Presidente FF
Chiara Cavallari, Referendario
Roberto Montixi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Montixi Alfonso Graziano
IL SEGRETARIO