Tar Lazio, Roma, sez. I quater, 1° marzo 2023, n. 3485
In relazione alla domanda di annullamento del provvedimento di annotazione, la stazione appaltante non può considerarsi un controinteressato ai sensi dell’art. 41 c.p.a. atteso che in capo alla stessa non può ritenersi sussistente «un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l’azione impugnatoria, e cioè un interesse al mantenimento della situazione esistente – messa in forse dal ricorso avversario – fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa» (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, V, 30 dicembre 2022, n. 11721), e ciò in ragione del fatto che: a) nessun pregiudizio deriverebbe alla stazione appaltante dall’annullamento del provvedimento di annotazione impugnato; b) ogni valutazione che questo Tar dovesse esprimere – in via incidentale e nei limiti propri del suo sindacato (cfr. Tar Lazio, I-quater, n. 6032/2022) – su un’eventuale infondatezza dell’inadempimento contestato a parte ricorrente, non farebbe stato tra quest’ultima e la stazione appaltante, né limiterebbe in alcun modo la cognizione del giudice competente a conoscere della legittimità della sanzione contrattuale irrogata dalla s.a. nei confronti dell’operatore economico. Deve ritenersi, inoltre, che la nota con cui la stazione appaltante segnala l’intervenuta risoluzione contrattuale all’ANAC, non ha natura provvedimentale, trattandosi di mero atto d’impulso (che, salvi i casi di manifesta inutilità della notizia, costituisce un atto dovuto per la stazione appaltante) finalizzato al possibile avvio da parte dell’ANAC del procedimento di iscrizione dell’annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 (v. Tar Cagliari, I, 28 agosto 2017, n. 563; nonché Consiglio di Stato, VI, 20 novembre 2017, n. 5331 e V, 28 marzo 2019, n. 2069; nonché ancora artt. 11, 12 e 18, del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020”.
In caso di risoluzione contrattuale pronunciata nei confronti della sola mandataria dell’ATI verticale, nel procedimento istruttorio l’Anac deve valutare che il soggetto responsabile dell’inadempimento che ha causato la segnalata risoluzione contrattuale, benché avente ad oggetto l’intero contratto di appalto, è esclusivamente la mandataria e l’annotazione nel casellario informatico deve essere effettuata a carico di quest’ultima.
Pubblicato il 01/03/2023
N. 03485/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02679/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2679 del 2022, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Silvio Motta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elda Maria Toscano, Maria Scarnera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Curatela del fallimento -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della comunicazione di inserimento dell’annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici, esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, datata e firmata in data 8 marzo 2022, FASC. -OMISSIS-, comunicata a mezzo PEC in pari data, per le parti di interesse e, ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento di annotazione numero 82281 del 16 novembre 2021, nonché, di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi tutti gli atti istruttori, ivi espressamente includendo ove occorra e per le parti di interesse, la segnalazione ad ANAC, proveniente da ANAS s.p.a. con nota -OMISSIS- del 15 settembre 2021, già acquisita al protocollo ANAC con il numero -OMISSIS-, asseritamente attinente la risoluzione del “Contratto di appalto per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sul corpo stradale della -OMISSIS-, -OMISSIS-, in regime di accordo quadro quadriennale ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.lgs. 50/2016”, già stipulato con l’-OMISSIS- -OMISSIS-. s.r.l. e, in generale, ogni altra comunicazione da ANAS ad ANAC, allo stato non conosciuta, attinente le risoluzioni dello stesso contratto di appalto e dei relativi contratti applicativi, a causa del lamentato ritardo ed inadempimento nell’esecuzione dei lavori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione e dell’Anas s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2022 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 5 marzo 2022 e depositato il successivo 13 marzo, la società -OMISSIS- ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della comunicazione di inserimento dell’annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici, esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dell’8 febbraio 2022, nonché della relativa comunicazione di avvio del procedimento di annotazione numero 82281 del 16 novembre 2021.
2. In fatto espone che le due società -OMISSIS- e -OMISSIS- sono risultate aggiudicatarie della gara già bandita dall’ANAS s.p.a., con bando denominato DG 46/17, pubblicato il 22 dicembre 2017, avente ad oggetto la realizzazione di lavori in regime di Accordo Quadro, per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale – -OMISSIS-.
A seguito dell’aggiudicazione definitiva, -OMISSIS- si sono costituite in ATI, con atto stipulato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
L’atto costitutivo, prevede un ATI di tipo verticale, e le rispettive quote sono distribuite per il 51% dell’importo totale di aggiudicazione appalto, per la categoria “OG3”, in capo alla società -OMISSIS-, e per il restante 49%, per la categoria “OS21”, in capo alla società -OMISSIS-.
-OMISSIS- s.r.l., nel ruolo di capogruppo mandataria, ha stipulato con ANAS, l’accordo quadro del 18 ottobre 2018.
In esecuzione di tale accordo quadro, ANAS e -OMISSIS- hanno stipulato più contratti applicativi, dei quali in particolare:
a) i contratti applicativi numeri 1 e 3, i quali prevedevano sia opere di categoria “OG3” (da eseguire da parte di -OMISSIS- s.r.l.), sia opere di categoria “OS21” (da eseguire da parte di -OMISSIS- s.r.l.);
b) i contratti applicativi numeri 2 e 4 che prevedevano esclusivamente opere rientranti nella categoria “OG3” e, conseguentemente, stipulati dalla sola -OMISSIS- in proprio, in quanto aventi ad oggetto l’esecuzione dei lavori esclusivamente da parte della stessa -OMISSIS- s.r.l.
2.1. Quanto ai contratti applicativi numeri 1 e 3 (che, si ricorda, vedevano le due imprese in A.T.I. operare ciascuna per le proprie lavorazioni – OG3 e OS21) la ricorrente espone come la loro esecuzione abbia dato luogo ad un complesso contenzioso avente ad oggetto la distribuzione dei proventi dei lavori tra le due società, contenzioso poi conclusosi con un accordo transattivo, stipulato fra le due società in data 19 giugno 2019.
Purtroppo, l’atto transattivo è stato adempiuto da -OMISSIS-, ma non da -OMISSIS- che ha continuato ad incamerare il 30 % dei proventi.
La ricorrente sottolinea, in merito a tali contratti applicativi numeri 1 e 3, gli unici in cui è coinvolta -OMISSIS- s.r.l., che la stessa ha regolarmente eseguito tutte le proprie lavorazioni, allegando in atti le relative dichiarazioni di regolare esecuzione dei lavori, rappresentando, tuttavia, che per tali lavori è stata pagata solo per la minor cifra di € 600.000,00, a fronte di una fattura pari ad € 877.312,33 (fattura n. 12PA del 30 luglio 2019).
2.2. Con riguardo all’esecuzione dei contratti applicativi numeri 2 e 4, -OMISSIS- rappresenta come sia stata sostanzialmente tenuta all’oscuro dell’esecuzione delle relative lavorazioni, dovendo, le stesse, essere eseguite esclusivamente da -OMISSIS- s.r.l. con riguardo alla categoria “OG3”.
-OMISSIS-, infatti, con riferimento a tali esecuzioni, si è resa talmente inadempiente da spingere ANAS a risolvere i contratti applicativi e, a cascata, anche l’intero accordo quadro, come da note Anas:
a) del 23 luglio 2021, di risoluzione del contratto applicativo n. 2 rep. CT/PA 8, e di escussione della cauzione definitiva presentata con Polizza n. 1001326645;
b) del 28 luglio 2021, di risoluzione del contratto applicativo n. 4 Rep. CT/PA 10 del 29.01.2019, e di incameramento della cauzione definitiva.
Di tali risoluzioni -OMISSIS- s.r.l. non ha mai avuto alcuna notizia, in quanto i relativi contratti applicativi sono stati sottoscritti esclusivamente da -OMISSIS- e da questa dovevano essere eseguiti, senza alcun intervento da parte di -OMISSIS- s.r.l.
Per ciò che rileva, pertanto, -OMISSIS- si è vista costretta a proporre ricorso ex art. 700 c.p.c., al dichiarato fine di vedere inibito l’incameramento delle polizze preteso da ANAS, come da atto introduttivo del giudizio cautelare già pendente innanzi il Tribunale di -OMISSIS- con il numero di ruolo -OMISSIS-.
Nel corso del giudizio, l’ente assicuratore Elba Assicurazioni, anch’esso intervenuto e legittimato, ha fatto presente l’intervento nelle more del provvedimento di risoluzione dell’accordo quadro.
La ricorrente specifica che il provvedimento di risoluzione reca espressa menzione, nella motivazione, che l’accordo quadro veniva disposto a causa della risoluzione del contratto applicativo numero 4, per le vicende ad esso connesse.
Il procedimento cautelare avviato con ricorso ex art. 700 c.p.c. da -OMISSIS- si è concluso con provvedimento di accoglimento, in quanto il Tribunale ha tenuto conto:
– da un lato del pieno adempimento da parte di -OMISSIS- ai contratti applicativi numeri 1 e 3, dei quali l’unico soggetto esecutore era -OMISSIS- s.r.l.,
– dall’altro lato, del parziale adempimento, dei contratti applicativi numeri 2 e 4, per quanto di propria spettanza.
Tutte le note di risoluzione che hanno dato adito alla odierna procedura attengono a contratti da eseguire da parte della sola -OMISSIS- e, nel caso della risoluzione dell’accordo quadro, trovano origine in contratti da eseguire sola da parte della stessa -OMISSIS-.
A fronte di quanto sopra, ANAC ha dato avvio al procedimento di annotazione al Casellario dei fatti segnalati da ANAS, con nota del 15 novembre 2021.
-OMISSIS-, in sede procedimentale, ha esposto le proprie ragioni, evidenziando la carenza di ogni propria responsabilità in merito ai fatti contestati e, conseguentemente, l’illegittimità di ogni contestazione in proprio danno, ma ciò nonostante l’Autorità ha disposto l’impugnata annotazione, oltre che nei confronti di -OMISSIS- anche nei propri confronti.
3. Avverso la gravata annotazione, la -OMISSIS- deduce i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione dell’art. 48, commi 2 ultimo periodo e 5, del d.lgs. n. 50/2016 – Violazione degli artt. 80 e 213 del d.lgs. 50/2016 – Violazione del bando di gara, nella parte in cui si prevedeva che i lavori banditi erano previsti per la categoria prevalente (“OG3”), da essa differenziando, quale “categoria scorporabile”, i lavori previsti per la categoria cd. “OS21” e della pedissequa previsione del disciplinare di gara – Illegittimità per eccesso di potere – Carenza di potere in concreto per sviamento e travisamento dei fatti – Illogicità – Erronea valutazione in fatto.
La ricorrente deduce la violazione della normativa di gara che poneva espressamente una precisa distinzione fra le prestazioni da eseguire fra le due componenti del raggruppamento, prevedendo la responsabilità della mandante -OMISSIS- per le proprie esclusive lavorazioni.
II. Violazione degli artt. 3 e 97, comma 3, Cost. – Illegittimità per eccesso di potere: difetto di ragionevolezza e carenza di istruttoria – Carenza o contraddittorietà della motivazione –Contraddittorietà, in quanto Anac non avrebbe tenuto in conto del fatto che l’inadempimento che ha dato luogo alla risoluzione contrattuale è imputabile esclusivamente alla mandataria -OMISSIS-
III. Domanda di risarcimento danni conseguenti all’illegittima annotazione.
4. Si è costituita in giudizio l’Autorità contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.
5. Si è altresì costituita in giudizio l’Anas, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
6. All’esito della camera di consiglio del 29 marzo 2022, con ordinanza cautelare n. 2212/2022, è stata respinta la domanda cautelare proposta.
7. La suddetta ordinanza è stata, tuttavia, riformata dal Consiglio di Stato che, con ordinanza 20 maggio 2022, n. 2303, ha accolto l’appello cautelare in considerazione del fatto che “la predetta risoluzione costituisce tuttavia diretta ed unica conseguenza della risoluzione di un contratto esecutivo, il n. 4 relativo alla zona di -OMISSIS-, in cui l’unica parte contrattuale, in ragione dei lavori da eseguire, era la sola -OMISSIS2;
Considerato, pertanto, che la gravata annotazione non sembra avere adeguatamente dato conto dei profili connessi non solo alla risoluzione in sé ma anche alla presupposta responsabilità da inadempimento”.
8. Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2022 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve essere accolta l’eccezione sollevata da Anas s.p.a. e, conseguentemente, deve esserne dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
Nel presente giudizio non è in contestazione la risoluzione contrattuale disposta dalla stazione appaltante Anas s.p.a., che non è in alcun modo posta in discussione dall’odierna ricorrente.
Oggetto del presente giudizio è, infatti, l’annotazione nel casellario effettuata dall’Anac in danno anche alla mandante CGC, odierna ricorrente, anziché alla sola mandataria -OMISSIS-, ed in via meramente tuzioristica, la segnalazione della risoluzione svolta da Anas nei confronti dell’Autorità.
Ebbene, come chiarito da questa Sezione, da ultimo, con ordinanza collegiale n. 3161/2023, deve affermarsi che:
“in relazione alla domanda di annullamento del provvedimento di annotazione e alle specifiche censure svolte dalla ricorrente avverso tale atto, la stazione appaltante non possa considerarsi un controinteressato ai sensi dell’art. 41 c.p.a. atteso che in capo alla stessa non può ritenersi sussistente «un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere attraverso l’azione impugnatoria, e cioè un interesse al mantenimento della situazione esistente – messa in forse dal ricorso avversario – fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa» (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, V, 30 dicembre 2022, n. 11721), e ciò in ragione del fatto che:
a) nessun pregiudizio deriverebbe alla stazione appaltante dall’annullamento del provvedimento di annotazione impugnato;
b) ogni valutazione che questo Tar dovesse esprimere – in via incidentale e nei limiti propri del suo sindacato (cfr. Tar Lazio, I-quater, n. 6032/2022) – su un’eventuale infondatezza dell’inadempimento contestato a parte ricorrente, non farebbe stato tra quest’ultima e la stazione appaltante (tenuto conto di quanto osservato supra in ordine al thema decidendum del presente giudizio), né limiterebbe in alcun modo la cognizione del giudice competente a conoscere della legittimità della sanzione contrattuale irrogata dalla s.a. nei confronti dell’operatore economico (peraltro – nel caso di specie – dichiaratamente accettata dalla ricorrente in ragione dell’esiguità del suo importo, cfr. ricorso, pag. 3, par. 18)”.
Deve ritenersi, inoltre, che la nota con cui la stazione appaltante ha segnalato l’intervenuta risoluzione contrattuale all’ANAC, non ha natura provvedimentale, trattandosi di mero atto d’impulso (che, salvi i casi di manifesta inutilità della notizia, costituisce un atto dovuto per la stazione appaltante) finalizzato al possibile avvio da parte dell’ANAC del procedimento di iscrizione dell’annotazione ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 (v. Tar Cagliari, I, 28 agosto 2017, n. 563; nonché Consiglio di Stato, VI, 20 novembre 2017, n. 5331 e V, 28 marzo 2019, n. 2069; nonché ancora artt. 11, 12 e 18, del “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020”.
Ciò comporta che, nel caso in esame, Anas, s.p.a., non rivestendo la veste di amministrazione resistente né di soggetto controinteressato, debba essere estromessa dal presente giudizio.
2. Nel merito, ad una più attenta valutazione dei fatti prospettati dalla società ricorrente, il ricorso risulta essere fondato.
Come già esposto in fatto, con segnalazione acquisita al protocollo Anac n. U 0-OMISSIS- in data 15 settembre 2021, Anas s.p.a. comunicava “che con provvedimento prot. n. CDG-0489096-I del 30.07.2021, che si allega in copia, questa Stazione Appaltante ha provveduto alla risoluzione del contratto di Accordo Quadro del 18/10/2018, rep. n. -OMISSIS-, stipulato con il -OMISSIS- – -OMISSIS-. registrato a Roma 5 in data 23/10/2018 al n. 14.221 serie 1/T, ai sensi dell’art. 108, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e all’art. n. 9 del contratto medesimo”.
La risoluzione contrattuale segnalata ha, dunque, ad oggetto l’intero Accordo Quadro stipulato dall’ATI costituita tra -OMISSIS- Costruttori e CGC s.r.l. quale aggiudicataria dell’appalto per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sul corpo stradale della -OMISSIS-, -OMISSIS-, in regime, appunto, di accordo quadro quadriennale ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, mediante procedura ristretta ex art. 61 del D.lgs. n. 50/2016, individuato con la sigla DG 46/17 lotto 18, per un ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base di gara del 39,999%, per un importo complessivo al netto dell’IVA di €. 10.000.000,00 di cui €. 600.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
La motivazione posta a base della suddetta risoluzione contrattuale, tuttavia, come emerge espressamente dall’atto risolutivo allegato in atti (risoluzione del contratto di accordo quadro del 30 luglio 2021), verte esclusivamente sul grave inadempimento accertato dal direttore dei lavori rispetto all’esecuzione del contratto applicativo n. 4 che, come ampiamente esposto in fatto, aveva ad oggetto esclusivamente lavorazioni corrispondenti alla categoria prevalente OG3, dunque, di esclusiva pertinenza della -OMISSIS- -OMISSIS-.
L’atto di costituzione dell’associazione temporanea di imprese, sottoscritto in data 8 ottobre 2018, non lascia dubbi al riguardo: l’associazione costituita ai fini dell’appalto de quo ripartisce le quote partecipative al 51% in capo alla mandataria -OMISSIS-, per lo svolgimento delle sole lavorazioni corrispondenti alla categoria prevalente OG3, al 49 % in capo alla mandante CGC per l’esecuzione delle sole lavorazioni corrispondenti alla categoria di lavori scorporabili OS21.
2. Il caso di specie rientra, dunque, esattamente, nella previsione dell’art. 48, comma 1, cod. app., secondo cui “nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera oo-ter), assumibili da uno dei mandanti”.
Come ribadito dalla giurisprudenza, “ciò che caratterizza il raggruppamento di tipo verticale è la disomogeneità e la differenziazione delle capacità e dei requisiti posseduti dai componenti del raggruppamento medesimo, portatori – nel caso di ATI verticali – di competenze distinte e differenti (che vengono riunite ai fini della qualificazione per una determinata gara).
L’oggetto dell’appalto deve riguardare prestazioni e tipologie di servizi effettivamente autonome e specifiche, differenziabili e scorporabili, tanto da poter essere svolte da soggetti distinti, dotati di determinati requisiti di qualificazione, idonei allo svolgimento di quelle particolari prestazioni che costituiscono secondo la stazione appaltante, valore secondario.
Ed infatti, nel caso di ATI verticale, la stazione appaltante deve individuare le prestazioni principali e secondarie da ripartire all’interno dell’associazione tra i suoi componenti, non potendo consentire all’autonomia delle parti privati la scelta delle prestazioni da svolgere, tenuto conto del differente regime relativo alla responsabilità che si applica alle ATI verticali” (così, Cons. Stato Sez. III, 21 gennaio 2019, n. 519, in tal senso, Ad. Pl. n. 22/2012).
Nella specie, la suddivisione delle lavorazioni prevalenti e scorporabili tra la mandataria e la mandante, odierna ricorrente, emerge espressamente dal bando di gara, dall’atto costitutivo dell’ATI e dall’accordo quadro che la medesima associazione ha poi stipulato con Anas s.p.a. in data 18 ottobre 2018.
Così come emerge chiaramente dalle disposizioni contenute nel contratto applicativo n. 4, oggetto dell’inadempimento che ha originato la risoluzione dell’intero accordo quadro, che lo stesso avesse ad oggetto esclusivamente le lavorazioni corrispondenti alla categoria prevalente OG3 di cui unica responsabile non poteva che essere la mandataria -OMISSIS-, in quanto la sola ad essere qualificata per tale categoria di lavorazioni.
Dispone, infatti l’art. 48, comma 5, cod. app., che per gli assuntori di lavori scorporabili “la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario”.
3. I due motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente trattati, sono meritevoli di accoglimento in quanto il provvedimento, oggetto del presente gravame, con cui l’Autorità ha proceduto all’annotazione nel casellario, ai sensi dell’art. 213, comma 10, cod. app., dell’intervenuta risoluzione contrattuale a carico di entrambe le imprese componenti l’ATI verticale, è affetto da un evidente difetto di istruttoria.
L’Anac, più in particolare, non ha tenuto conto del fatto che il grave inadempimento che ha determinato la segnalata risoluzione sia addebitabile alla sola mandataria MTI -OMISSIS-, che ai sensi della sopra richiamata normativa, è l’unico soggetto come tale chiamato a risponderne.
Nel procedimento istruttorio l’Anac avrebbe, dunque, dovuto valutare che il soggetto responsabile dell’inadempimento che ha causato la segnalata risoluzione contrattuale, benché avente ad oggetto l’intero accordo quadro, fosse esclusivamente la -OMISSIS- costruzioni, a carico della quale l’annotazione avrebbe dovuto essere effettuata.
Il provvedimento impugnato è affetto dai dedotti vizi di legittimità laddove, considerato che l’annotazione al casellario informatico da parte di ANAC deve avere ad oggetto notizie ritenute “utili”, nonché veritiere e complete, in osservanza ai principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, non è stata in alcun modo considerato l’imputabilità dell’inadempimento che ha cagionato la segnalata risoluzione in capo alla sola mandataria -OMISSIS-, come documentalmente provato dalla mandante CGC.
4. Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere accolto e conseguentemente deve essere annullata la gravata annotazione nella parte in cui è stata effettuata anche a carico della ricorrente CGC.
5. Deve, infine, essere respinta la domanda risarcitoria non essendo stato provato né allegato il danno ingiusto dalla stessa patito in conseguenza all’annotazione disposta dall’Autorità in data 8 febbraio 2022, anche in considerazione della sospensione dell’efficacia dell’annotazione disposta, in sede cautelare, dal Consiglio di Stato in data 20 maggio 2022, e che ne ha determinato una assai limitata efficacia temporale.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– estromette dal giudizio Anas s.p.a. per difetto di legittimazione passiva;
– accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il gravato provvedimento ai sensi di cui in parte motiva;
– condanna l’Anac, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di CGC s.r.l., delle spese di lite che liquida in € 2.000 (euro duemila/00), oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Mariangela Caminiti, Consigliere
Francesca Romano, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Romano Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO