Innanzitutto il Collegio chiarisce che si tratta di un mercato digitale in cui l’amministrazione può acquistare beni e servizi- per valori inferiori alla soglia comunitaria- proposti dalle aziende fornitrici abilitate.
Ha precisato poi che il mercato elettronico presenta alcuni vantaggi rispetto alle gare tradizionali, quali la semplicità e la celerità delle procedure concorsuali, nonché la maggiore economicità consentendo di ampliare la platea dei fornitori, e riducendo, al contempo, i tempi e i costi della procedura concorsuale.
Infine ha evidenziato che il sistema MePA consente l’aggiudicazione definitiva in modo diretto, omettendo il passaggio dell’aggiudicazione provvisoria che non rappresenta, pertanto, una fase obbligata; naturalmente il sistema non impedisce all’amministrazione di effettuare le necessarie e dovute verifiche della congruità dell’offerta, del possesso dei requisiti dell’aggiudicataria e di quant’altro previsto dal codice dei contratti.
Ciò detto, è stato ritenuto legittimo l’operato dell’’amministrazione che ha proceduto alla verifica della anomalia dell’offerta, recependo le giustificazioni fornite dalla società, ritenendo il documento presentato completo e compatibile con il prezzo dell’offerta, senza escludere la società stessa per carenze documentali.
CORSO
Gli acquisti di beni e servizi tra MePA 3.0 e Sistema telematico regionale
Firenze, 9 marzo 2016
Cagliari, 7 aprile 2016
Bari, 10 maggio 2016
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