Emissione del CEL – Obbligo della stazione appaltante di provvedere entro 30 giorni dalla richiesta dell’impresa esecutrice – Inerzia della stazione appaltante – Azione giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento – Artt. 31 e 117 c.p.a.

TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 13 giugno 2023, n. 3606

4 Luglio 2023
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In caso mancata conclusione da parte della stazione appaltante del procedimento innescato dall’istanza dell’impresa appaltatrice di rilascio del certificato di esecuzione lavori, può essere proposta azione avverso il silenzio-inadempimento. Infatti, l’art. 2 della deliberazione A.n.a.c. n. 24 del 23.05.2013 stabilisce che “l’emissione [del certificato in parola] deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell’impresa esecutrice. La stazione appaltante rilascia all’impresa richiedente copia del CEL emesso con modalità telematiche ovvero comunica il numero di inserimento prodotto dalla procedura informatica” e, parimenti, le linee guida A.n.a.c. n. 3, di attuazione del D. Lgs n. 50/2016, prevedono -al punto 6 relativo tra i compiti del r.u.p. per i lavori nella fase di esecuzione, lett. x)- che il rilascio del C.E.L. avvenga “entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore, con le modalità telematiche stabilite dall’ANAC”. Come evidenziato dalla giurisprudenza “la funzione dell’azione giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento, per come codificata agli artt. 31 e 117 c.p.a., è quella di ottenere l’accertamento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di provvedere sull’istanza del privato, quindi, in definitiva, l’adozione di una decisione espressa sulla pretesa con la stessa avanzata, con la conseguenza che la determinazione che vale a interrompere l’inerzia è solo quella idonea a concludere (con valenza dispositiva) il procedimento e non anche l’adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale” (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273).

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