Decorrenza del termine di impugnazione dei provvedimenti in materia di affidamento dei contratti pubblici

TAR Abruzzo – Pescara, Sez. I 13 luglio 2023 n. 268

24 Luglio 2023
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Processo amministrativo – Decorrenza del termine di impugnazione dei provvedimenti in materia di affidamento dei contratti pubblici – Pubblicazione generalizzata degli atti di gara – Accesso agli atti di gara – Dilazione temporale – Clausola di stile “ogni atto presupposto conseguente e connesso” o similare

Con riferimento alla esatta individuazione del termine di impugnazione dei provvedimenti in materia di affidamento dei contratti pubblici, l’Adunanza plenaria n. 12/2020, in prospettiva nomofilattica, ha esaminato la questione sotto due concorrenti aspetti: a) l’idoneità della “pubblicazione generalizzata” degli atti di gara sul profilo Internet della stazione appaltante a far senz’altro decorrere il termine di impugnazione, in relazione a quei vizi percepibili direttamente ed immediatamente dai provvedimenti oggetto di pubblicazione; b) la corretta individuazione del termine per proporre il ricorso introduttivo nelle ipotesi di vizi conoscibili solo in esito all’accesso agli atti di gara. In dettaglio, l’individuazione del dies a quo risulta così modulata: a) in via di principio, dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, comprensiva anche dei verbali ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016; b) dall’acquisizione, per richiesta della parte o per invio officioso, delle informazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50 del 2016. cit., ma (solo) a condizione che esse consentano di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati o per accertarne altri, così da consentire la presentazione, non solo dei motivi aggiunti, ma anche del ricorso principale; c) con “dilazione temporale”, nel caso di proposizione dell’istanza di accesso agli atti, fino al momento in cui questo è consentito, se i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta (sempreché, in tal caso, l’istanza di accesso sia tempestivamente proposta nei quindici giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione); d) dalla comunicazione o dalla pubblicità nelle forme individuate negli atti di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2022, n. 2525; Id, 19 gennaio 2021, n. 575).

Nel processo amministrativo la clausola di stile “ogni atto presupposto conseguente e connesso” o similare apposta nell’epigrafe di un ricorso non soddisfa l’onere di specificare il provvedimento impugnato (ex multis, Cons. Stato Sez. VI, 09/03/2018, n. 1517) essendo una clausola che per sua natura è “priva di attitudine a manifestare quale debba essere, secondo l’interessato, l’oggetto del giudizio e dell’annullamento da parte del giudice, perché solo un’inequivoca indicazione consente al giudice stesso di identificare l’oggetto della domanda e ai contraddittori di esercitare il loro diritto di difesa” (T.A.R. Campania Napoli Sez. V Ord., 08/04/2020, n. 709) (Nel caso di specie, il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara ha dichiarato inammissibile il gravame volto a contestare, fra gli altri, anche l’atto di nomina della commissione giudicatrice che non conteneva tuttavia alcuna specifica impugnativa della determinazione di nomina, non potendo questa ritenersi compresa in forza della clausola di stile contenuta in ricorso concernente l’annullamento, previa sospensiva, di “ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, seppure di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente”).

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