Sussiste in capo agli operatori economici l’obbligo di dichiarare anche la mera sottoposizione a giudizio penale per reati connessi al settore dei contratti pubblici

Commento a TAR Toscana, sez. I, del 9 gennaio 2019, n. 53

irene picardi 16 Gennaio 2019
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Le imprese sono tenute a dichiarare anche l’intervenuto rinvio a giudizio di un proprio amministratore per fatti di grave rilevanza penale, trattandosi di circostanza astrattamente idonea ad incidere negativamente sulla moralità professionale

Sentenza del TAR Toscana, sez. I, del 9 gennaio 2019, n. 53

A chiarirlo è stato il T.a.r. per la Toscana, nell’ambito di un giudizio riguardante la revoca dell’aggiudicazione per omessa dichiarazione, da parte dell’impresa ricorrente, del rinvio a giudizio di un proprio amministratore per il reato di turbata libertà degli incanti.

La decisione della Stazione Appaltante, poi confermata in sede giurisdizionale, si era fondata sulla violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 50/2016, come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa.

E’ stato, dunque, ribadito che al di là dei casi in cui ricorra una fattispecie tipizzata dalla norma citata (illecito professionale che abbia dato luogo ad una risoluzione o ad altra sanzione giudizialmente “confermata”) residua in capo all’Amministrazione il potere di dare rilievo ad elementi gravi, suscettibili in astratto di minare l’integrità del concorrente in rapporto allo specifico contratto.

Ciò in quanto l’elencazione dei gravi illeciti professionali, contenuta nella lettera c) del comma 5 dell’art. 80, è meramente esemplificativa[1] e non esclude che la Stazione Appaltante possa operare una valutazione discrezionale sulla gravità degli illeciti, fornendo adeguata motivazione circa la rilevanza escludente degli inadempimenti.

In questo quadro, si è quindi stabilito che anche il rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza penale – al pari dell’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’amministratore della società interessata – ancorché non espressamente contemplato quale causa di esclusione, deve essere dichiarato dall’operatore economico, trattandosi di circostanza rilevante ai fini del giudizio di ammissione in gara, anche se non idonea a determinare in via automatica l’esclusione.

Nel caso di specie la sussistenza del predetto onere informativo era, inoltre, rafforzata dalla sottoscrizione del protocollo di legalità, richiamato anche dalla lex specialis di gara, il quale prevedeva come causa di risoluzione del contratto alcuni reati attinenti al settore dei contratti pubblici.

Pertanto, pur non essendo il rinvio a giudizio espressamente contemplato nell’ambito della modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante, gli obblighi di correttezza e buona fede imponevano ai concorrenti di rendere la stessa edotta di circostanze di sicuro rilievo ai fini della stipula del contratto.

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[1] (Consiglio di Stato sez. V, 02/03/2018, n.1299).

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