(art. 21 del Codice dei contratti pubblici)
Come evidenziato dalla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 5561 del 27 luglio 2021, “non sussiste una giurisprudenza consolidata sull’efficacia della programmazione degli acquisti e dunque sulle conseguenze dell’assenza della medesima; è però indubbio che l’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 ne enuclea una portata obbligatoria, con un’evidente finalità di pianificazione e di trasparenza”.
Una conclusione a cui Consiglio di Stato è pervenuto per dirimere una interessante controversia in tema di frazionamento artificioso di un appalto di servizi.
Documenti collegati
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Consiglio di Stato sez. V 27/7/2021, n.5561
Contratti pubblici – Frazionamento artificioso dell’appalto – Procedure “spezzettate” – Incoerenza con la programmazione – Illegittimità
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