1. L’attuale versione dell’art. 80, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 è stata introdotta dal d.l. semplificazioni n. 76/2020 e confermata dalla legge di conversione del medesimo (n. 120/2020).
Il citato d.l. ha novellato l’articolo in questione conferendo rilevanza anche alle violazioni tributarie e contributive non definitivamente accertate ai fini della partecipazione alle gare pubbliche.
Più precisamente, rispetto alla versione originaria dell’art. 80, comma 4[1], l’art. 8, comma 5, lett. b) del d.l. n. 76/2020 (d.l. semplificazioni), confermato in sede di conversione dalla legge n. 120/2020[2], ha implementato il quinto periodo sopra citato dell’art. 80, comma 4 aggiungendo la previsione che “un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo”, con la precisazione che “Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande” (sesto periodo).
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