Sulle conseguenze dell’omesso versamento del contributo ANAC

Brevi riflessioni a margine della sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. I, 22.09.2022, n. 1017. A cura di  Annalisa Damele

Annalisa Damele 27 Settembre 2022
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Brevi riflessioni a margine della sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. I, 22.09.2022, n. 1017

1. Il T.A.R. Toscana si è pronunciato sulle conseguenze dell’omesso versamento del contributo ANAC da parte di un concorrente ad una gara rilevando che il mancato adempimento può determinare l’esclusione soltanto in ipotesi del tutto specifiche.

In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto che “In stretta linea con l’impostazione data alla problematica da C.G.U.E. sez. VI, 2 giugno 2016, in C. 27/15 si è ormai formato un chiaro orientamento giurisprudenziale, pienamente condiviso dalla Sezione, che ha rilevato come l’esclusione da una procedura per omesso versamento del contributo A.N.A.C. risulti legittima solo ove essa sia espressamente prevista dagli atti di gara e nei limiti previsti dalla lex specialis della procedura, risultando del tutto legittimo, in mancanza di dette previsioni, il ricorso al soccorso istruttorio”.

Ad avviso del T.A.R., quindi, l’esclusione sarebbe comminabile esclusivamente nell’ipotesi in cui la stazione appaltante l’abbia prevista nella lex specialis, risultando in tal caso – sempre ad avviso del Tribunale – non esperibile il soccorso istruttorio.

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