Sull’accertamento incidentale dovuto alla “pregiudizialita” tecnica” e sulla suddivisione in lotti di importo eccessivamente elevato

Con un’interessante recente pronuncia il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha preso posizione su due aspetti assai rilevanti in materia di affidamenti pubblici. Uno di stampo prettamente processuale ed uno di merito

Matteo Valente 8 Aprile 2021
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Con un’interessante recente pronuncia il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha preso posizione su due aspetti assai rilevanti in materia di affidamenti pubblici.

Uno di stampo prettamente processuale ed uno di merito.

Sotto il primo profilo, il Tribunale capitolino si è incentrato sulla cd “Pregiudizialità tecnica”, vale a dire il caso in cui al fine di poter decidere il Giudice Amministrativo ha necessità di acclarare un aspetto prettamente tecnico che concerne un rapporto sul quale tuttavia non sussiste la giurisdizione amministrativa.

Il caso in esame, concerneva una procedura ad evidenza pubblica in cui la ricorrente sosteneva che fosse stata messa a gara una soluzione coperta da una sua privativa industriale. In altre parole, secondo l’operatore economico oggetto della gara in questione era un prodotto proprio, sviluppato in passato e brevettato. Detto prodotto era stato messo a disposizione della stazione appaltante in virtù di un precedente rapporto negoziale e l’Amministrazione, a detta della ricorrente, se ne sarebbe illecitamente appropriata per poi bandire la gara (avente ad oggetto il medesimo prodotto) su cui verte la controversia.

Il Tar, preliminarmente ha rilevato come la questione relativa all’effettiva esistenza di un diritto di privativa industriale sul bene “incriminato” non rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, tanto è vero che parallelamente è in corso un autonomo giudizio che pende innanzi il Giudice Ordinario. Tuttavia, prosegue la sentenza in commento, al fine di decidere la controversia riguardante la legittimità della procedura di gara impugnata è necessario che il Giudice Amministrativo conosca se da un punto di vista “tecnico” il bene oggetto di affidamento sia effettivamente quello su cui sorge il brevetto richiamato dalla ricorrente. In buona sostanza, il Tar ha la necessità di accertare incidentalmente il rapporto controverso, anche se questo esula dalla sua giurisdizione. Soccorre a tal riguardo l’applicazione dell’art. 8 comma 1 Cpa a mente del quale “Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale”.

Tornando al caso esaminato, il Giudice ha disposto un’apposita verificazione che si è conclusa con l’accertamento della differenza tra quanto messo a gara ed il bene oggetto di brevetto con il conseguenziale rigetto del motivo di ricorso.

La medesima sentenza ha poi affrontato la presunta violazione dell’art. 51 del Codice dei contratti in tema di suddivisione della gara in Lotti. A detta del ricorrente, la stazione appaltante avrebbe suddiviso la procedura in 3 lotti di dimensioni eccessivamente grandi. Questo avrebbe comportato che i requisiti economico-finanziari richiesti ai concorrenti (e tarati ovviamente sul valore dei singoli lotti) sarebbero risultati eccessivamente elevati, così da comportare che alla procedura avrebbero potuto partecipare solo pochi concorrenti (secondo la ricorrente i partecipanti avrebbero potuto essere solamente 5).

Il Tar ha respinto anche questo secondo motivo di censura sulla base del principio per cui la scelta di suddivisione in lotti della procedura rientra nell’alveo della discrezionalità tecnico-amministrativa della stazione appaltante. E se questa non tracima nell’irragionevolezza o nella sproporzione, non può essere oggetto di vaglio giurisdizionale.

Più in particolare, i Giudici romani hanno ritenuto che l’elevato valore dei lotti non può di per sé costituire un’illegittimità da censurare in assoluto ma deve essere posta in relazione all’effettiva possibilità di limitare la partecipazione di un congruo numero di concorrenti.

E proprio analizzando la platea di questi ultimi la sentenza in commento conclude con il rigetto della censura, posto che hanno presentato offerta un numero assai più ampio di operatori economici rispetto a quelli individuati dalla ricorrente.

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