Sulla sussistenza di un unico centro decisionale quale causa di esclusione dalle gare.

Inquadramento essenziale anche alla luce della decisione del Cons. Stato. Sez. III, 7.06.2022, n. 4625 – A cura di Annalisa Damele

Annalisa Damele 27 Giugno 2022
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Inquadramento essenziale anche alla luce della decisione del Consiglio di Stato. Sez. III, 7.06.2022, n. 4625

1. L’art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che vada escluso dalle procedure ad evidenza pubblica “l’operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”.

La ratio del divieto di partecipazione a carico di concorrenti riconducibili ad un unico centro decisionale è quella di evitare il rischio di ammissione alla gara di offerte provenienti da soggetti che, in quanto legati da  comunanza di interesse connotata da un certo grado di stabilità, potrebbero non essere in grado a formulare offerte caratterizzate dalla necessaria indipendenza, serietà ed affidabilità, in conformità, quindi, ai principi di imparzialità e buon andamento cui deve ispirarsi l’attività della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 97 della Costituzione (Cons. Stato, V, 18.07.2012, n. 4189).

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