1. L’art. 29 del d.l. 27.01.2022, n. 4 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2022) ha stabilito che “al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19” per gli atti di gara “ a) e’ obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [1], fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1”.
2. Fermo quanto sopra la disposizione introduce norme diverse per forniture e servizi, da un lato, e lavori dall’altro lato.
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Parere A.N.AC. 6/9/2022 n. 37
Caro materiali: applicabilità dei commi 1 e 2 dell’Art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 in relazione al Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020 e in merito ai recenti decreti sulle compensazioni dei prezzi dei lavori e delle forniture – Richiesta parere
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