Sulla legittimazione delle società di gestione del risparmio a rendere la dichiarazione preliminare di interesse a finanziare l’opera nelle concessioni

Commento a TRGA Trento, 16 giugno 2020, n. 91

Antonio D’Agostino 1 Luglio 2020
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Il caso in rassega affronta il tema della legittimazione soggettiva di una SGR a rendere la dichiarazione di preliminare interesse a finanziare l’opera.

Osserva al riguardo il giudice amministrativo che la disciplina di gara consentiva il preliminare coinvolgimento non solo di banche ma anche di “istituzioni finanziarie” ed anche lo schema di convenzione al disciplinare definiva quali istituti finanziatori non solo gli istituti di credito ma anche investitori istituzionali e/o altri soggetti che partecipano al finanziamento senior e/o al finanziamento di progetto anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, includendo altresì anche i soggetti che avrebbero assunto il rischio di credito attraverso la concessione di strumenti di garanzia finanziaria sul rischio di credito (credit enhancement), eventuali sottoscrittori di titoli (noteholders) e sottoscrittori di contratti finanziari derivati volti a regolare il rischio di oscillazione del tasso di interesse.

Su questa premessa il giudice ha rilevato che le SGR sono riconducibili alle istituzioni finanziarie (non bancarie) e vengono iscritte ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF) in apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia stessa e, inoltre, appartengono alla categoria degli investitori istituzionali.

D’altra parte, prosegue il TRGA, la legge di gara costituiva coerente declinazione dell’art. 144 del d.lgs. n. 163 del 2006 (oggi riprodotto analogamente nell’art. 165, comma 4, D. Lgs. n. 56/2016), così come introdotto dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, ratione temporis applicabile.

Da tali norme deriva quindi che le società di progetto che gestiscono concessioni possono finanziare l’opera o mediante la sottoscrizione di contratti di finanziamento o attraverso l’emissione di obbligazioni destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati, come definiti ai sensi dell’art. 100 del d.lgs. n. 58 del 1998, tra cui rientrano dunque le SGR.

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