Sulla domanda autonoma di risarcimento danni per la lesione dell’affidamento ingenerato dal provvedimento di aggiudicazione poi annullato decide il giudice ordinario

Rientra nella giurisdizione ordinaria la domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A. per i danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo

11 Luglio 2017
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Rientra nella giurisdizione ordinaria la domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A. per i danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo

Nel caso di annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione di una gara d’appalto, la posizione giuridica soggettiva dell’originario aggiudicatario che lamenti ai soli fini risarcitori la lesione dell’affidamento ingenerato da detto atto, non è  qualificabile come interesse legittimo, ma è assimilabile a un diritto soggettivo, avente ad oggetto l’affidamento incolpevole nella regolarità e legittimità dell’aggiudicazione con la conseguenza la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

 

Massima a cura dell’Avv. Gaetano Zurlo (avv.gaetanozurlo@gmail.com)

 

Cass. civ. Sez. Unite, Ord., (ud. 20/06/2017) 22-06-2017, n. 15640

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

[– omissis- ], domiciliato in [– omissis- ] rappresentato e difeso dall’avv. [– omissis- ], come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

[– omissis- ],domiciliata in [– omissis- ], rappresentata e difesa dall’avv. [– omissis- ], come da mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Avellino;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Nappi Aniello;

Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

Svolgimento del processo

Ha chiesto il regolamento preventivo della giurisdizione il [– omissis- ], perchè convenuto in giudizio per danni dalla [– omissis- ], che si duole per la mancata esecuzione di un contratto di appalto in seguito all’annullamento in sede giurisdizionale del procedimento di selezione del contraente.

Il ricorrente sostiene che spetta al giudice amministrativo la giurisdizione sulla domanda di danni conseguente all’annullamento dell’aggiudicazione della gara d’appalto.

Si oppone con controricorso la [– omissis- ], deducendo che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alle controversie successive alla stipulazione del contratto di appalto.

Motivi della decisione

Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Come questa corte ha già avuto modo di chiarire, infatti, “l’erronea scelta del contraente di un contratto di appalto, divenuto inefficace e “tamquam non esset” per effetto dell’annullamento dell’aggiudicazione da parte del giudice amministrativo, espone la P.A. al risarcimento dei danni per le perdite e i mancati guadagni subiti dal privato aggiudicatario; tale responsabilità non è qualificabile nè come aquiliana, nè come contrattuale in senso proprio, sebbene a questa si avvicini poichè consegue al “contatto” tra le parti nella fase procedimentale anteriore alla stipula del contratto, ed ha origine nella violazione del dovere di buona fede e correttezza, avendo l’Amministrazione indetto la gara e dato esecuzione ad un’aggiudicazione apparentemente legittima che ha provocato la lesione dell’interesse del privato, non qualificabile come interesse legittimo, ma assimilabile a un diritto soggettivo, avente ad oggetto l’affidamento incolpevole nella regolarità e legittimità dell’aggiudicazione” (Cass., sez. 1^, 21/11/2011, n. 24438).

Si è pertanto affermato che “la controversia avente ad oggetto la domanda autonoma di risarcimento danni proposta da colui che, avendo ottenuto l’aggiudicazione in una gara per l’affidamento di un pubblico servizio, successivamente annullata dal Tar perchè illegittima su ricorso di un altro concorrente, deduca la lesione dell’affidamento ingenerato dal provvedimento di aggiudicazione apparentemente legittimo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo chiesto in giudizio l’accertamento della illegittimità dell’aggiudicazione (che, semmai, la parte aveva interesse a contrastare nel giudizio amministrativo promosso dal concorrente) e, quindi, non rimproverandosi alla P.A. l’esercizio illegittimo di un potere consumato nei suoi confronti, ma la colpa consistita nell’averlo indotto a sostenere spese nel ragionevole convincimento della prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del termine previsto dal contratto stipulato a seguito della gara” (Cass., sez. un., 23/03/2011, n. 6596). Come del resto si ritiene più in generale rientri nella giurisdizione ordinaria “la domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A. per i danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo…, non trattandosi di una lesione dell’interesse legittimo pretensivo del danneggiato (interesse soddisfatto, seppur in modo illegittimo), ma di una lesione della sua integrità patrimoniale ex art. 2043 c.c. , rispetto alla quale l’esercizio del potere amministrativo non rileva in sè, ma per l’efficacia causale del danno – evento da affidamento incolpevole” (Cass., sez. un., 04/09/2015, n. 17586).

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cui rimette la decisione sulle spese.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2017

 

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