Il Tar Veneto ha espresso questo concetto sulla considerazione che la giurisprudenza più recente (Cons. Stato, Sez. V, 22.01.2015 n. 252; Cons, Stato, Sez. III, 17.12.2015 n. 5717; Cons. Stato, Sez. V, 02.12.2015 n. 5450; Cons. Stato, Sez. III, 24.04.2015 n. 2050) ha ribadito che l’indicazione di una minuziosa motivazione al fine di consentire all’operatore economico di comprendere il percorso logico seguito dalla Commissione è necessaria solo se l’atto di gara non individua già a monte, in maniera univoca, gli elementi di valutazione e i criteri.
Ad avviso del del Collegio veneto, nel caso di specie il Disciplinare di Gara stabiliva in maniera molto dettagliata i criteri tecnici oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice con specificazione dei punteggi minimi e massimi da attribuire ai medesimi.
Così facendo la Stazione Appaltante ha evidentemente limitato la propria discrezionalità, fissando a priori il proprio ambito di azione e la Commissione Giudicatrice, sempre ad avviso del Collegio, risulta essersi attenuta agli atti di gara, avendo provveduto a valutare ogni singola caratteristica tecnica mediante i punteggi previsti.
Il Tar ha quindi ritenuto valido le motivazioni espresse dalla Commissione Giudicatrice, che ha dichiarato un giudizio “non sufficiente” perché “La Ditta presenta documentazione molto scarsa”.
È evidente per il Collegio che null’altro doveva essere aggiunto ritenendo quindi che la motivazione sia stata chiara ed esaustiva.
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