Subappalto, si entra nella fase 2: i nuovi “limiti” in vigore dal 1° novembre

a cura di Massimo Gentile

Massimo Gentile 8 Novembre 2021
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Come noto, il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante la disciplina della “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure” – convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 2021 – ha stravolto la disciplina del subappalto.

Si tratta di modifiche aventi portata applicativa generale (e, dunque, non limitata agli investimenti finanziati con le risorse previste dal PNRR), anticipatorie del percorso di riforma del Codice dei Contratti pubblici che costituisce uno degli obiettivi generali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza adottato dal Governo italiano.

Vale la pena rammentare che la riforma del subappalto prevista nel D.L. n. 77/2021 si articola in due fasi:
• una prima fase transitoria che si è conclusa il 31 ottobre 2021;
• una seconda fase che ha avuto inizio il 1° novembre 2021 e terminerà il 30 giugno 2023.

Per quanto concerne la seconda fase, l’articolo 49 del decreto legge n. 77/2021 stabilisce che, dal 1 novembre 2021, all’articolo 105 del Codice dei contratti sono apportate le seguenti modifiche:

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