Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 maggio 2021, ha approvato il Decreto Semplificazioni 2021 contenente un pacchetto di misure volte a velocizzare l’attuazione delle opere previste dal Recovery Plan, riaprendo con dirompenza il dibattito legato all’abbattimento dei limiti quantitativi di subappalto negli appalti pubblici.
Il Decreto allinea finalmente le disposizioni normative nazionali alle censure euro comunitarie ed in particolare alla sentenza del 26/09/2019, resa nella causa C-63/18, con cui la CGUE si è pronunciata, su richiesta di rinvio pregiudiziale da parte del TAR Lombardia, su un contrasto tra l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e le direttive europee che riconoscono nel subappalto uno strumento atto a favorire l’accesso al mercato delle PMI, per questo gli Stati membri non possono limitare il subappalto con un limite generalizzato, in maniera astratta e su una determinata percentuale come avveniva invece per le norme italiane.
Dunque, dal 1° novembre 2021, sarà rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, restando nella potestà delle stazioni appaltanti tracciare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità.
Consapevoli del fatto che la vicenda sia complessa poiché investe posizioni trasversali, non solo giuridiche, ma anche di mercato, e soprattutto di organizzazione aziendale, sono fatte le seguenti considerazioni che cercano di cogliere le opportunità dai vari punti di vista.
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