Il T.A.R. Lazio con la pronuncia n. 2389 del 14 febbraio 2017 si è pronunciato in materia di appalti pubblici e in particolare sul ricorso allo strumento del subappalto
a cura di Stefano Maria Sisto
La vicenda oggetto di giudizio trae origine dalla richiesta del raggruppamento temporaneo di imprese che si era aggiudicato la gara, di subappaltare ad altra impresa (ex art. 118 d.lgs. n. 163/2006) al fine di colmare la mancanza di alcuni requisiti di cui era sprovvisto.
L’Ente gestore respingeva tale richiesta poiché aveva riscontrato la sussistenza di elementi ostativi ex art. 38 d.lgs. n. 163/2006 ovvero la pendenza di reati di elevata gravità in capo ad alcuni componenti dell’impresa.
Da un punto di vista processuale il T.A.R. Lazio ha riconosciuto la legittimità in capo all’impresa subappaltatrice ad impugnare il rifiuto di autorizzazione nonostante la richiesta sia stata proposta dall’impresa aggiudicataria.
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