Il subappalto è il contratto con cui una parte, l’appaltatore, affida ad un terzo l’esecuzione dei lavori relativi ad un opera che egli si è impegnato a compiere, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, nei confronti del committente, appaltante.
a cura dell’Avv. Guglielmo Carrozzo
Sia nell’appalto privato che nell’appalto di opere pubbliche condizione per la validità del contratto di subappalto è l’autorizzazione da parte del committente.
Per quanto concerne la disciplina privatistica l’art 1656 c.c rubricato appunto “subappalto” dispone che “l’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente”, mentre nell’appalto di opere pubbliche già l’art 339 della l.20 marzo n.2248 prevedeva il divieto per l’appaltatore di subappaltare i lavori senza l’approvazione del committente, divieto affermato sia dall’art 118 del dlgs 163/2006 che dalla nuova disciplina applicabile in materia di appalti pubblici ovvero il nuovo codice dei contratti pubblici emanato con il d.lgs 18 aprile 2016 n. 50. (1)
Tale autorizzazione, secondo autorevole dottrina, si configura quale consenso alla costituzione di un rapporto obbligatorio tra appaltatore e subappaltatore (2) non, a differenza della cessione di contratto, di un’accettazione in senso tecnico dato che il committente non acquista la qualità di parte nel contratto autorizzato, né costituisce alcun rapporto con il subappaltatore (3).
Alla luce di ciò il subappalto autorizzato resta un rapporto obbligatorio intercorrente tra appaltatore e subappaltatore al quale il committente è estraneo, non acquistando diritti né assumendo obblighi verso il subappaltatore.
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