Riflessioni sulla decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, 1.07.2022, n. 5491
1.Origine e disciplina dell’istituto
Il subappalto necessario trova il suo originario inquadramento nell’art. 109 del d.p.r. n. 207/2010, il quale stabiliva, in via esemplificativa, che per l’esecuzione delle opere scorporabili in relazione alle quali l’appaltatore non fosse stato in possesso dei requisiti di qualificazione (ossia, la SOA) era possibile ricorrere al subappalto in capo a soggetto adeguatamente qualificato.
Detta norma è stata abrogata e sostituita dall’art. 12, commi 1 e 2 del d.l. n. 47/2014 (convertito, con modificazioni, in legge n. 80/2014 e tuttora in vigore nelle parti di interesse), ai sensi del quale deve ritenersi ammissibile la partecipazione alla gara del concorrente che, pur non possedendo la qualificazione in ciascuna delle categorie a qualificazione obbligatoria, sia titolare nondimeno della qualifica, nella categoria prevalente, per un importo pari al totale dei lavori e purché si sia impegnato, per l’esecuzione dei lavori, a subappaltare le opere scorporabili ad un’impresa in possesso della relativa qualificazione.
Il subappalto necessario è, quindi, un istituto finalizzato ad estendere e favorire la partecipazione delle imprese alle gare consentendo loro di presentare offerta anche in relazione a categorie di opere per le quali non sono autonomamente (o, comunque, non adeguatamente) qualificate.
Esso differisce, quindi, dal subappalto ordinario, il quale viene utilizzato, com’è noto, da operatori che possiedono integralmente i requisiti di qualificazione per l’esecuzione delle opere oggetto di affidamento, ma ritengano, in base a valutazioni strategiche aziendali, di affidare comunque l’esecuzione di alcune opere scorporabili ad altre imprese.
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