Tale indicazione specifica assume maggior valenza nell’ipotesi del subappalto necessario, ove non è possibile ovviare attraverso il soccorso istruttorio
di Giuseppe Barone, Avvocato – Specialista legale Area Appalti Pubblici
TAR Lazio, Roma, Sez. I Bis, sentenza 7 gennaio 2019, n. 146
Massima
L’operatore economico concorrente è tenuto ad indicare in modo tutt’altro che generico, già in sede d’offerta, i lavori, i servizi e/o le forniture (o parti di essi/esse) che si intende subappaltare. Tale indicazione specifica dei lavori, servizi e forniture “subappaltandi” risulta necessaria a fortiori nell’ipotesi di subappalto necessario. In tale ipotesi, invero, non è possibile ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio ex articolo 83, co. 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei contratti pubblici”), in quanto, così facendo, si consentirebbe all’impresa non di sanare un vizio formale ma sostanzialmente di modificare l’offerta, integrandola con la previsione di un subappalto necessario (indispensabile per il possesso dei requisiti di gara), inizialmente non previsto.
Il caso
La vicenda posta all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria Amministrativa si inserisce nell’ambito di una procedura di evidenza pubblica, indetta dal Ministero della Difesa (i.e. un Reparto Genio dell’Aeronautica Militare), volta all’affidamento di lavori (i.e. “Interventi di manutenzione e conduzione impianti termici e di condizionamento fabbricati vari – Programma 2/2018/0446”) da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso. Continua a leggere….
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