Il contrasto con la criminalità organizzata non è l’unico limite all’operatività del subappalto. Sia l’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (modificato dal D.L. 77/2021), che l’art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, previa adeguata motivazione, prevedono come possibile limite del subappalto “le specifiche caratteristiche del subappalto”.
E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) con sentenza n. 4161/2024 in tema di limitazioni di subappalto.
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Subappalto: il contrasto con la criminalità organizzata non è l’unico limite
A cura di Silvana Siddi
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