Come osservato da una recentissima giurisprudenza, tale disciplina ha mantenuto ferma la definizione del contratto di subappalto, specificando soltanto ciò che, comunque, era già desumibile dal sistema, ovvero il fatto che il subappaltatore si caratterizza per avere una propria organizzazione con assunzione del rischio imprenditoriale relativamente alla parte dell’appalto che esegue.
La nuova normativa, in conformità con le prescrizioni europee, si connota peraltro per una maggiore apertura verso questo modulo contrattuale, con l’eliminazione di alcuni limiti imposti dalla precedente normativa (Cons. Stato, sez. IV, 11 dicembre 2023, n. 10675).
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