Le prime indicazioni della giurisprudenza
Il D.Lgs. 56/2017, costituente il c.d. decreto correttivo al Codice, in vigore dal 20 maggio 2017, all’art. 105 del predetto Codice ha introdotto il comma 3, lettera c-bis). In base a tale previsione non costituiscono attività affidate in subappalto le prestazioni rese a favore degli affidatari “in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto d’appalto”.
In altre parole, ai sensi di tale norma, l’affidatario di un contratto pubblico può far eseguire a terzi parte delle prestazioni oggetto dell’appalto, senza che ciò costituisca subappalto, a condizione che prima di sottoscrivere il contratto d’appalto, o tutt’al più contestualmente alla sottoscrizione di quest’ultimo, depositi i contratti con i quali, prima dell’indizione della gara, abbia affidato ai terzi l’esecuzione di tali prestazioni.
Si tratta ora di comprendere quali tipologie di prestazioni possano essere “esternalizzate” dall’affidatario, ai sensi della norma sopra richiamata, senza che ciò costituisca subappalto.
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