Il subappalto dopo decreto correttivo al codice appalti

Pubblicato dall’Ance un vademecum di approfondimento sul tema del subappalto

31 Agosto 2017
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Pubblicato dall’Ance un vademecum di approfondimento sul tema del subappalto

Il subappalto è un contratto derivato (o sub-contratto) con cui l’appaltatore incarica un terzo (subappaltatore) di eseguire, in tutto o in parte, l’opera o il servizio che egli stesso ha precedentemente assunto.

Il vigente Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. decreto correttivo) – ha sensibilmente innovato la precedente disciplina del subappalto, sotto due aspetti particolarmente rilevanti.

Riguardo al primo aspetto, se il d.lgs. n. 163/2006 prevedeva, all’art. 118, il limite del 30 per cento per le sole “categorie prevalenti”, le nuove disposizioni estendono tale limite all’importo complessivo dell’opera, riducendo così la quota di subappalto a disposizione dell’appaltatore.

Un secondo elemento di novità è contenuto nella disposizione che impone, nei casi previsti, di indicare sin dalla fase di gara una terna di nominativi di (futuri) subappaltatori.

I due aspetti sopra evidenziati, assieme ad altre significative previsioni in materia, sono approfonditi in un interessante vademecum predisposto dalla Direzione legislazione Opere Pubbliche di ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili).

DOCUMENTI COLLEGATI

Vademecum ANCE – Agosto 2017
Il subappalto nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56

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