Il principio dell’eterointegrazione precettiva delle norme di gara ai sensi dell’art. 1339 del codice civile non può comportare la disapplicazione del soccorso istruttorio quando la lex specialis è carente e sussistono dubbi circa l’effettiva portata imperativa della norma eterointegrata. Breve commento alla Adunanza Plenaria n. 20/2016 del 27 luglio
Prima di tutto, un riassunto del fatto.
Nell’ambito di un affidamento di progettazione e lavori, l’aggiudicataria indica in offerta economica i costi della sicurezza cd. aziendale[1] in misura pari ad euro “zero”. Nulla precisavano sull’onere di indicazione di tali costi la lex specialis e gli allegati formulari standardizzati di presentazione delle offerte.
La seconda classificata impugna il provvedimento di aggiudicazione ed il Tar, in data 4 marzo, accoglie il ricorso sulla base della considerazione che l’offerta è carente di un elemento essenziale[2]. Poco dopo la pubblicazione della sentenza, l’Adunanza Plenaria n. 3 del 4 aprile 2015 afferma il principio di diritto per cui deve ritenersi espressamente esclusa la sanabilità con il soccorso istruttorio dell’omissione dell’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, sul rilievo che essa si risolverebbe in un’inammissibile integrazione postuma di un elemento essenziale dell’offerta, [3] così confermando il pronunciamento del TAR Napoli. La tesi viene poco dopo riconfermata nella Adunanza Plenaria n. 9 del 2 novembre[4].
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