Considerazioni sulla recente sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. III-quater n. 4951/2017
a cura di Stefano Usai
Premessa
E’ interessante, soprattutto da un punto di vista pratico, annotare le statuizioni che emergono dalla recente (e già notissima) sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. III- quater n. 4951/2017 in tema di poteri del RUP anche per evitare facili e, a sommesso parere, scorrette interpretazioni.
In sintesi, come si dirà più avanti, nella pronuncia si afferma che il RUP, avendo effettuato il controllo sulla documentazione amministrativa è per ciò stesso competente ad adottare le “determinazioni” conseguenti.
La sentenza già è stata interpretata in modo decontestualizzato e con facili generalizzazioni.
Invece, premesse non irrilevanti sono che il RUP in questione era un dirigente ed in quanto tale, oggettivamente, si deve ritenere soggetto dotato di prerogative di tipo definitivo (e quindi anche competente ad adottare provvedimenti – non solo – estromissivi) e quindi, gestionali (la stazione appaltante interessata, e non deve essere sottovalutato, è una ASL).
Considerate le troppo facili generalizzazioni occorre, prendendo spunto proprio da alcuni passi della sentenza, verificare a quale soggetto/organo nell’ambito della stazione appaltante competa il potere di escludere dalla gara rilevato, e non è cosa di poco conto, che già il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare in tempi neanche recentissimi che il ruolo del responsabile unico del procedimento deve essere inquadrato nell’ambito della legge 241/90.
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