Tuttavia, come precisato da una recente sentenza del Tar Veneto, n. 40 del 20 gennaio 2016, la stazione appaltante potrebbe far ricorso al principio di equivalenza di cui all’art. 68, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 163/2006, anche se non espressamente previsto dal bando di gara.
Tale principio prevede infatti che “non è consentito alle stazioni appaltanti respingere un’offerta per il motivo che i prodotti ed i servizi offerti non sono conformi alle specifiche di riferimento, se nell’offerta stessa è data prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche”(cfr., T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 19 maggio 2009, n. 3758).
In tal caso, il Collegio ha osservato, che non ha rilevanza il fatto “la lex specialis non contempli expressis verbis la menzione ‘o equivalente’, come invece richiede l’art. 68, comma 3, lett. a), ultimo periodo, del d.lgs. 163/2006”, atteso che, “dalla circostanza che la lex specialis della gara non contenga espressamente la clausola di equivalenza, non può logicamente inferirsi che la stazione appaltante abbia inteso escludere la possibilità di ammettere prodotti aventi caratteristiche equivalenti”(cfr., in tal senso, Cons. St., sez. III, 2 settembre 2013, n. 4364).
Il suesposto principio di equivalenza assorbe il principio del favor partecipationis, e dunque non è da censurare il comportamento della stazione appaltante che ammette delle offerte che corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalla specifiche tecniche.
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