Sottoscrizione dell’offerta economica. Non è sufficiente l’accreditamento a Sintel per sopperirne la mancanza

A cura di Annalisa Damele

Annalisa Damele 17 Novembre 2022
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Brevi note a commento della decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, 27.10.2022, n. 9165

La pronuncia del Consiglio di Stato

La fattispecie sulla quale si è pronunciato il Consiglio di Stato riguarda l’esclusione di un concorrente da una procedura di gara per la mancata sottoscrizione del “modello offerta” firmato digitalmente.

I Giudici di prime cure hanno ritenuto illegittima l’esclusione in quanto la lex specialis sarebbe stata ambigua sul punto (sanzionando con l’esclusione soltanto la mancata allegazione del documento di offerta, ma non già la mancata sottoscrizione) e, in ogni caso, dovrebbe ritenersi sufficiente l’accreditamento a Sintel del concorrente. Il che, seguendo il ragionamento del TA.R., dovrebbe essere sufficiente per identificare la provenienza dell’offerta.

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