La questione presa in esame dal Tar L’Aquila, nella sentenza n.30/2017 del 13 gennaio 2017, ha ad oggetto l’affidamento, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, di un appalto di servizi sotto soglia, caratterizzato da alta ripetitività, trattandosi di prestazioni ripetitive di sorveglianza, controllo e presidio.
Oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 1 del capitolato speciale, infatti, era “l’affidamento delle attività di sorveglianza antincendio”, integrativo rispetto al sistema in essere. Trattandosi di prestazione avente ad oggetto, essenzialmente, la vigilanza e il presidio fisico essa è caratterizzata da alta ripetitività.
Tanto premesso, ha ritenuto il Tar, in ordine al rapporto tra le prescrizioni dei commi 3 e 4 dell’art. 95, d.lgs n. 50 del 2016, che esse si trovano in rapporto di complementarietà.
In un sistema in cui il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è quello che la Stazione appaltante deve di regola seguire, il comma 3 stabilisce i casi in cui gli appalti “sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. Si tratta, tra l’altro, dei contratti relativi a “servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’art. 50, comma 1”.
Il successivo comma 4, però, prevede una deroga al sistema delineato dai commi 2 e 3 dell’art. 95 citato, ammettendo il criterio del minor prezzo, tra l’altro, per l’affidamento di “servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”.
Insomma, qualora l’appalto rientri in uno dei casi di cui al comma 4 del citato art. 95 è aggiudicabile con il criterio del massimo ribasso.
Se poi l’appalto presenta, come nel caso di specie, entrambe le caratteristiche, nel senso che, in forza del suo oggetto, rientra tanto nell’ambito di applicazione del comma 3, tanto nell’ambito di applicazione del comma 4, la previsione di esclusività del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa cede il passo alla possibilità di aggiudicare l’appalto al massimo ribasso.
In tal caso, cioè, se, ad avviso del Tar, la disposizione derogatoria del comma 4 consente di aggiudicare l’appalto con il criterio del prezzo più basso.
È quanto accade nel caso di specie, ove l’appalto, pur relativo a servizio ad elevata manodopera, ha ad oggetto una prestazione fortemente ripetitiva: pertanto era possibile, e quindi legittimo, il ricorso, da parte della Stazione appaltante, al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.
Il parere contrario
In senso contrario si veda la sentenza del TAR Lazio, Roma, sez.III, del 13/12/2016, n. 12439
Appalti pubblici – Affidamento di servizio ad alta intensità di manodopera ai sensi dell’articolo 50 del d.lgs. n. 50 del 2016- Divieto di utilizzo del criterio del minor prezzo – Articolo 95, comma 3 dlgs. 50 del 2016- Individua alcune categorie di “contratti” aggiudicabili “esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa- Portata autonoma e inderogabile del comma seguendo un’interpretazione costituzionalmente orientata
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