Il caso
Il TAR, con la sentenza breve in oggetto, ha accolto il ricorso presentato da un’impresa di costruzioni concorrente in una gara per appalto integrato, la quale ha agito per l’annullamento del provvedimento di esclusione disposto nei suoi confronti.
Trattandosi di appalto integrato, avente ad oggetto oltre all’esecuzione dei lavori, la progettazione esecutiva degli stessi, il disciplinare di gara aveva previsto il possesso in capo ai partecipanti di attestazione S.O.A. per prestazioni di sola costruzione, come nel caso della ricorrente, la possibilità di “indicare” o “associare” soggetti qualificati per la progettazione di cui all’art. 46 d.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti progettuali. In sede di redazione della graduatoria provvisoria, tuttavia, la commissione giudicatrice riscontrava carenze dichiarative, relativamente al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale dichiarati dal progettista indicato in sede di gara dall’impresa ricorrente.
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