Soglie di anomalia, verifica della congruità ed esclusione automatica

Chiarimenti sull’art. 97 D.lgs. 50/2016 dopo il D.L. “Sblocca cantieri”

15 Maggio 2019
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Chiarimenti sull’art. 97 D.lgs. 50/2016 dopo il D.L. “Sblocca cantieri”

di Donatello Puliatti

Com’è ormai noto, Il D.L. 32/2019 (c.d. “Sblocca cantieri”) modifica notevolmente l’art. 97 D.lgs. 50/2016.

Brevemente:

  1. nelle gare da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso l’esclusione automatica diviene obbligatoria (e non più facoltativa) e le soglie di anomalia diventano due (e non più cinque) a seconda del numero delle offerte ammesse (e non più a seconda dell’esito del sorteggio espletato in sede di gara);
  2. nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene introdotto il numero minimo di offerte ammesse (tre) sotto il quale il calcolo della soglia di anomalia (di cui al comma 3 primo periodo) non va effettuato.

Il nuovo art. 97 può lasciare spazio a diverse interpretazioni.

Di seguito si esamineranno le principali questioni (si seguirà l’ordine della lettura dell’articolo) anticipando sin d’ora che, ad avviso dello scrivente, tutte sono agevolmente risolvibili, tranne quella nascente dall’art. 97 c. 2 lett. d), per la quale sarà probabilmente necessario un intervento normativo chiarificatore.

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